Agevolazioni

Sconto in fattura a SAL e successiva cessione del credito a più fornitori


Nel caso sottoposto al parere dell’Agenzia delle Entrate e oggetto della Risposta n. 483 del 15 luglio 2021, l’istante è un fornitore dell’impresa di costruzioni e ristrutturazioni. Quest’ultima, esegue lavori a favore di committenti (condomìni). 

Nel 2019: 

  • Il fornitore di materiali ha sottoscritto con l’impresa di costruzioni un contratto di fornitura che, tra le altre cose, prevedeva l'impegno ad acquisire, quale corrispettivo per il pagamento delle forniture, i crediti d'imposta che si fossero generati ex art. 14 e 16 DL 63/2013;
  • l’impresa di costruzioni ha eseguito lavori, emettendo fatture a SAL, a fronte delle quali il condominio ha esercitato opzione per lo sconto in fattura;
  • il credito di imposta maturato e ceduto all'impresa di costruzioni veniva poi successivamente trasferito a diversi fornitori (nello specifico, il credito corrispondente ad alcune unità immobiliari, identificate in base ai subalterni, al cessionario “istante” ed il credito corrispondente ad altre unità immobiliari ad un secondo cessionario).

Con la prosecuzione dei lavori, ed essendo nel mentre intervenuto l’articolo 121 DL 34/2020, l’istante chiede se le modalità di trasferimento prescelte in occasione della cessione del credito maturato sul primo SAL nel 2019 vincolino o meno l'impresa di costruzioni nella scelta del soggetto cui cedere il credito relativo al SAL in fase di emissione nel 2021.

Nel rispondere, l’Agenzia delle Entrata sottolinea che il comma 2 dell'articolo 121 DL 34/2020 prevede, tra l'altro, che le disposizioni del citato articolo si applichino in deroga all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 e che inoltre, come chiarito con la Circolare 30/E/2020, «il meccanismo sopra delineato  ricalca  "solo"  in  parte  gli  istituti  precedentemente vigenti»: non si applicano le limitazioni descritte nelle circolari 18 maggio 2018, n. 11/E e 23 luglio 2018, n. 17/E in  merito  alle  modalità  di  effettuazione  delle  cessioni  e all'individuazione dei soggetti cessionari previsti per  gli interventi  di  cui  all'articolo  14,  commi  2-ter,  2-sexies  e  3.1 e all'articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies del DL 63/2013. 

Ciò in quanto in base all’articolo 121 DL 34/2020 è espressamente consentita la cessione del credito d'imposta (corrispondente alla detrazione spettante) nei confronti «di altri soggetti,  ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

L’impresa fornitrice dei materiali (istante), dunque, può ricevere quale cessionario il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante al condominio, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa e dai vari provvedimenti, e secondo gli accordi stabiliti tra le parti.