Agevolazioni

General contractor e superbonus per le spese professionali


La detrazione delle spese per lo studio di fattibilità, in quanto spesa professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori (così come chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020) è ammessa al Superbonus e può essere oggetto di opzione per lo sconto in fattura, con la modalità di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 121 del decreto Rilancio, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la detrazione. 

E’ quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 480 del 15 luglio 2021.

Il chiarimento viene sollecitato da un General Contractor che illustra il seguente modus operandi:

1. il Condominio conferisce al General Contractor un mandato senza rappresentanza per la realizzazione di un cd. "studio di fattibilità"; il General Contractor in nome proprio affida lo studio di fattibilità a un cd. "Tecnico" indipendente, il quale all'ultimazione delle prestazioni emette la fattura per le competenze maturate nei confronti di Alfa S.p.A., che provvede al pagamento della stessa; tali spese che saranno riaddebitate dal General Contractor al Condominio nell'ambito della prima fattura emessa per stato di avanzamento lavori, con separata e specifica indicazione;

2. quanto alle spese professionali successive ("Progettista" e altri Professionisti, ad esempio il soggetto che rilascerà il visto di conformità e curerà le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per comunicare lo sconto in fattura), il Condominio affida in "prima persona" gli incarichi ai professionisti e il General Contractor anticipa le spese in nome e per conto del Condominio; i professionisti emettono dunque fattura al Committente e il pagamento avviene a cura del General Contractor, che poi le riaddebita per l'intero con la fattura conclusiva di saldo dei lavori, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972. L’importo rientra nell'operatività del meccanismo dello sconto sul corrispettivo dovuto (previsto dall'articolo 121 del D.L. 34/2020).

L’Agenzia delle Entrate non entra nel merito della correttezza del rapporto negoziale tra le parti (mandato con o senza rappresentanze) e fornisce la propria risposta prendendo atto dello schema delineato dall’istante.

Ciò posto, conferma l’iter descritto, con le seguenti precisazioni.

Quanto al punto 1):

  • il servizio reso dai professionisti e fatturato al general contractor (secondo lo schema del mandato senza rappresentanza), con successivo riaddebito dal general contractor al condominio, avviene ai fini Iva con applicazione dell’articolo 3, comma 3 DPR 633/72 ("le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario"); 
  • gli importi riaddebitati costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dal General Contractor, ammissibile al Superbonus; non può essere però incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal General Contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110 per cento.

Quanto al punto 2): laddove il progettista incaricato stipuli il contratto direttamente con il Condominio, ma quest'ultimo deleghi l'istante al pagamento del compenso dovuto in nome e per conto dello stesso, in forza di un mandato con rappresentanza, il primo dovrà emettere fattura a nome del Condominio committente e il General Contractor riaddebiterà le relative somme allo stesso senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972.