Responsabilità del datore di lavoro e misure di sicurezza
La Cass. civ., n. 15238 del 2021 ribadisce che l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le cautele necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità dei lavoratori ma questo non implica che la semplice lesione di un lavoratore durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia da attribuire alla responsabilità del datore. Occorre infatti la prova della nocività dell’ambiente di lavoro oltre che del nesso causale fra i due elementi costitutivi della fattispecie.
Infortunio sul lavoro, responsabilità del datore di lavoro e risarcimento del danno
Due fratelli hanno convenuto in giudizio la Provincia e l’azienda, dove lavorava il padre, come operaio, chiedendo il risarcimento del danno a seguito della morte del padre, il quale, durante l’attività lavorativa, era caduto - morendo - da una scala di circa tre metri, mentre controllava il getto di cemento all’interno di una colonna in costruzione.
Il Giudice del Tribunale ha dichiarato che la responsabilità dell’infortunio fosse da attribuire per un 60% al de cuius, colpevole di non aver agito adottando tutte le misure di sicurezza necessarie al tipo di lavoro; il restante 40% è stato invece attribuito all’azienda.
Successivamente, la Corte di Appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado modificando le percentuali di responsabilità: attribuendo un 60% di responsabilità a carico dell’azienda ed un 40% di responsabilità a carico dell’operaio-deceduto.
I figli del de cuius hanno proposto ricorso in Cassazione, i giudici della Cassazione, con sentenza n. 15238 del 1° giugno 2021 hanno accolto solo l’ottavo motivo, il quale sosteneva che la maggiore responsabilità era da attribuire alla condotta omissiva del direttore tecnico, presente in cantiere il giorno dell’incidente e che avrebbe dovuto dare ordine di sospendere le operazioni di gettata del cemento, l’arrivo della betoniera in cantiere dimostra che tutto era pronto per tale lavoro; di conseguenza, la responsabilità del direttore tecnico imponeva di ascrivere alla esclusiva responsabilità datoriale l’infortunio verificatosi ed escludeva la configurabilità a carico del lavoratore/deceduto di un concorso colposo nella produzione dell’evento. Per questo motivo, i giudici della Cassazione, avendo accolto l’ottavo motivo, cassano la sentenza e la rinviano alla Corte d’Appello.