Scissione societaria seguita da locazione: nessun vantaggio fiscale indebito
Un’operazione di riorganizzazione aziendale, attuata mediante la scissione parziale proporzionale, seguita dalla locazione ad un canone “congruo” da parte della società beneficiaria alla società scissa, dell'immobile nel quale quest'ultima svolge la propria attività non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 459 del 7 luglio 2021, che contiene considerazioni circa la valutazione antiabuso di un’operazione di scissione societaria.
Il caso specifico oggetto di interpello si articola in una scissione parziale proporzionale che avviene attraverso lo scorporo di assets immobiliari della scissa e la riduzione delle riserve disponibili. Tale scissione, seguita dalla locazione, è volta alla separazione dell'attività produttiva da quella immobiliare ed all'utilizzo dei flussi di reddito da quest'ultima provenienti per il riequilibrio della situazione finanziaria della società beneficiaria.
La scissione in esame si configura in un'operazione fisiologica per consentire la separazione dell'attività operativa dell'azienda di famiglia da quella di gestione immobiliare, al fine di diversificare i rischi correlati alle distinte attività e di permettere il riequilibrio della situazione finanziaria della società immobiliare che, allo stato attuale, non riesce a coprire le spese per il rimborso dei mutui, data la difficoltà di locare alcuni immobili.
L'operazione appare pertanto finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte delle due società coinvolte – condizione essenziale affinché non siano ravvisabili profili elusivi - e dunque non risulta essere indirizzata all’effettuazione di successivi atti realizzativi aventi ad oggetto le azioni o quote delle due società.
In linea di principio la scissione è fiscalmente neutrale ai sensi dell'articolo 173 del TUIR ed il passaggio del patrimonio della società scissa alla società beneficiaria - che non usufruisce di un sistema di tassazione agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa.
I plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti dall'operazione in esame, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all'impresa.
L’Amministrazione finanziaria chiarisce inoltre, che all’eventuale assegnazione ad un socio del diritto di usufrutto sulle quote della società beneficiaria non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni. L’attribuzione di una quota del diritto di usufrutto conseguente alla scissione di fatto, non comporta un "arricchimento" della stessa a seguito del "depauperamento" di un diverso soggetto "donante", ma è una mera conseguenza del concambio che mira a lasciare inalterato il valore economico delle quote societarie di ciascuno dei soci/usufruttuari della scissa.