Fisco

IVA agevolata per auto disabili e nota di variazione in diminuzione


Con la risposta a interpello n. 466 pubblicata in data 7 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di automobile previste per i soggetti con disabilità ed alla possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione.  

Nello specifico, se sussiste la condizione di “disabilità psichica” al momento della compravendita, nonostante quest’ultima sia anteriore rispetto alla data di rilascio della documentazione idonea ad attestare la situazione di disabilità predetta, è possibile richiedere l’emissione di una nota di variazione in diminuzione

L’agevolazione che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% per l’acquisto di veicoli da parte dei disabili o familiari che li abbiano fiscalmente a carico prevista dalla Tabella A, numero 31), Parte II, allegata al DPR 633/1972. Tale agevolazione è applicata ad autoveicoli nuovi o usati, aventi determinate caratteristiche in termini di cilindrata e motore. 

A partire dall’anno 2020 l’aliquota agevolata è applicata anche sugli acquisti di veicoli elettrici e a motore ibrido. 

L'art. 30, c. 7, della Legge 388/2000 ha ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

Per fruire dei benefici fiscali in favore dei soggetti con disabilità psichica, come specificato con la Circolare n. 46 dell’11 maggio 2001, è necessaria la seguente documentazione:

 - Verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. 104/1992 da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, derivante da disabilità psichica.

- Certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla L. 295/1990. Ad oggi, tale certificato è emesso dall’INPS ai sensi dell’art. 20, c.1, D.L. 79/2009 convertito con modificazioni in L. 102/2009. 

 

Per l'applicazione dell'IVA con aliquota ridotta, anche in caso di agevolazioni in favore di soggetti con disabilità psichica, le certificazioni devono essere esibite al venditore all'atto dell'acquisto del veicolo, come chiarito nella già citata Circolare n. 46 del 2001. 

Se al momento dell'acquisto dell'autovettura non è stata esibita la documentazione prevista, motivo per cui correttamente il concessionario ha emesso fattura applicando l'aliquota IVA ordinaria del 22%, ma la situazione di "disabilità psichica" del minore, che costituisce il presupposto per il riconoscimento dell'aliquota IVA agevolata, sussisteva già, allora è possibile richiedere l'emissione di una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26, c.3, del D.P.R. 633/1972, in quanto solo successivamente al momento dell'acquisto ha ottenuto la documentazione idonea all'applicazione dell' agevolazione IVA.

Per quanto riguarda la detrazione dall'IRPEF, pari al 19 per cento del costo sostenuto, comprensivo di IVA, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, la stessa può essere usufruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.