Giornalisti iscritti alla Gestione Separata INPGI, versamento contributi minimi 2021
Con la Circolare n. 7 l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) comunica i dettagli relativi al pagamento dei contributi minimi per i giornalisti iscritti alla Gestione separata.
Il termine previsto per il versamento dei contributi minimi annuali è fissato al 31 luglio 2021.
Contributi minimi 2021: importi e modalità di pagamento
Gli importi dovuti per l’anno 2021, come già segnalato con la Circolare n. 3 del 29 gennaio 2021, sono riportati nella tabella sottostante:
Si ricorda che i contributi minimi sono determinati dal Comitato Amministratore della Gestione separata con delibere del 28 gennaio 2021 e che tali delibere sono state regolarmente approvate dai Ministeri vigilanti.
Per effettuare il versamento dei contributi dev'essere utilizzato il modello F24/Accise.
Tale modello dovrà essere compilato indicando i dati anagrafici del contribuente ed il codice fiscale del giornalista interessato. Dovranno poi essere utilizzati i seguenti codici:
- Ente: P
- Provincia: lasciare il campo vuoto
- Codice tributo: G001
- Codice identificativo: 22222
- Mese: 01
- Anno di riferimento: 2021
Alternativamente, sarà possibile effettuare il versamento mediante bonifico bancario sul conto intestato all’INPGI, i cui riferimenti sono:
- Conto INPGI: Agenzia 11 di Roma della BANCA POPOLARE DI SONDRIO;
- IBAN: IT 24 W 05696 03200 000020000X28;
- Causale del versamento: AC 2021 seguito dal numero di posizione A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) ovvero dal proprio codice fiscale.
Riduzione contributiva
Il documento in esame fornisce chiarimenti in merito ai soggetti che beneficiano di una riduzione del contributo minimo da versare, nonché dei soggetti che risultano esonerati dal pagamento dei contributi.
In particolare, il contributo minimo è ridotto per i giornalisti:
- che possiedono un’anzianità professionale inferiore a 5 anni
- che risultano titolari di un trattamento pensionistico diretto
Il contributo minimo è ridotto al 50%, ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata INPGI, per i giornalisti con un’anzianità professionale inferiore ai 5 anni. di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni. Tale anzianità, come spiegato nella circolare, deve essere valutata alla data del 31 luglio 2021 utilizzando come riferimento la data di iscrizione all’Ordine professionale, ossia la riduzione spetta a tutti quei soggetti che si sono iscritti all’Albo con decorrenza successiva al 31 luglio 2016.
Per i giornalisti iscritti che alla data del 31 luglio 2021 risultano già pensionati invece, il contributo soggettivo minimo dovuto è pari al 50% di quello ordinario. Infatti, ai sensi dell’art. 18, c.11, D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, è previsto che per gli iscritti che risultano già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta è fissata ad un’aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Si specifica che l’eventuale titolarità di pensioni di reversibilità e/o indiretta o gli assegni in favore di invalidi civili non comportano la riduzione del contributo minimo.
Casi di esonero dal versamento
Sono esonerati dal versamento dei contributi:
- I giornalisti che nel 2021 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che non sono tenuti al versamento del contributo minimi poiché gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.
- I giornalisti iscritti alla Gestione separata che alla data del 31 luglio 2021 non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che prevedono di non svolgerla fino alla fine dell’anno sono esentati – previa compilazione di un apposito modulo - dal versamento del contributo minimo.
Esonero parziale
Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti assicurati presso le casse previdenziali professionali autonome ed alle apposite Gestioni INPS, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito nell'anno 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno precedente, spetta l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenza.
Tuttavia, la definizione delle modalità per la concessione dell'esonero è soggetta all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF. Quindi le opzioni che si prospettano sono:
• fermo restando la scadenza regolamentare per il pagamento della contribuzione minima per l’anno 2021 - fissata al 31 luglio - gli iscritti che, nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale attuativo delle disposizioni di cui all’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ritengano di essere possesso dei requisiti ivi previsti per godere dell’esonero contributivo, possono posticipare il versamento del contributo minimo 2021.
• in caso di mancata pubblicazione del decreto, ovvero nel caso in cui l’iscritto non sia in possesso dei requisiti definitivi per l’accesso al beneficio, la quota di esonero contributivo attribuitasi dall’iscritto non sarà soggetta a maggiorazioni per il ritardato pagamento, a patto che la stessa risulti versata entro il 31 dicembre 2021.