Modalità di applicazione dell'IVA all'importazione per spedizioni di valore trascurabile
Alla luce delle novità in vigore dal 1° luglio 2021 per effetto del cd. “pacchetto IVA sul commercio elettronico”, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con le determinazioni n. 219776 e 21977 del 30 giugno 2021, ha definito le modalità di applicazione dell’IVA all’importazione per le spedizioni di valore trascurabile, mentre la circolare n. 26, anch’essa del 30 giugno 2021, fornisce le pertinenti indicazioni procedurali di carattere doganale.
Dal 1° luglio 2021, per l’applicazione dell’IVA relativa alle importazioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da territori o Paese terzi sono state introdotte due modalità di assolvimento dell’imposta, alternative al meccanismo ordinario, vale a dire il regime dello sportello unico per le importazioni (Import One Stop Shop-IOSS) e il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell’IVA all’importazione, laddove quest’ultimo è disciplinato dall’art. 70.1 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. q), del DLgs. n. 83/2021, ed è applicabile alle operazioni svolte principalmente dagli operatori postali, vettori espresso o altri agenti doganali che agiscono in qualità di rappresentanti in dogana e che devono garantire la correttezza del valore intrinseco, dell’aliquota IVA, dell’imposta riscossa, nonché la corrispondenza con i documenti commerciali.
Come anticipato, le modalità di applicazione della disposizione da ultimo richiamata sono state definite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le determinazioni n. 219776 e 21977/2021, mentre la circolare n. 26/2021 fornisce le pertinenti indicazioni procedurali di carattere doganale.
Al fine di semplificare le modalità dichiarative relative alle operazioni doganali conseguenti ai nuovi obblighi di riscossione dell’IVA derivanti dall’applicazione del cd. “pacchetto IVA sul commercio elettronico”, per le dichiarazioni relative a merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro o aventi natura non commerciale inviate da un privato a un altro privato è possibile utilizzare, in luogo della normale dichiarazione di immissione in libera pratica, un set di dati specifico ridotto (tracciato H7).
Il soggetto che intende utilizzare il regime di sdoganamento semplificato deve ottenere l’autorizzazione alla dilazione del pagamento, a norma degli artt. 110 e 111 del Codice doganale dell’Unione, previa autorizzazione alla costituzione della garanzia globale e connessa prestazione di apposita cauzione.
In questo modo, viene effettuata l’aggregazione mensile degli importi che possono essere pagati entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione mediante utilizzo della dilazione di pagamento (conto di debito). Il relativo pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o con più pagamenti eseguiti per raggruppamenti di H7, anche prima della presentazione della dichiarazione mensile.
Il sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione del soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione un’apposita funzione, attivabile tramite il servizio “Situazione Contabile”, che consente di generare in automatico la dichiarazione mensile precompilata, sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate nel mese di riferimento.
La dichiarazione con set ridotto di dati (H7) può essere utilizzata solo per le merci il cui valore intrinseco non superi i 150 euro.
L’eventuale riscontro, al momento dell’accettazione da parte della dogana, di un valore che eccede il suddetto importo comporta l’automatico rifiuto della dichiarazione H7 prima dell’accettazione e il dichiarante deve, pertanto, presentarne una nuova utilizzando l’insieme di dati H1 o, se trattasi dell’operatore postale, H6.
Diversamente, qualora il superamento della soglia dei 150 euro è rilevato successivamente allo svincolo si deve procedere con l’invalidamento della dichiarazione e la presentazione di una nuova dichiarazione H1 o, se del caso, H6 nonché al ricalcolo dei diritti e all’eventuale rimborso o sgravio.