Fisco

DL sugli Ecobonus convertito in Legge: le novità in vigore dal 4 agosto


La Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013 pubblica la Legge 3 agosto 2013, n. 90 di conversione del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 volto a favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, secondo quanto prescritto dall’Unione Europea e nell’approssimarsi della scadenza degli attuali benefici fiscali in materia.

Il Decreto è volto, in primo luogo a recepire la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, in relazione alla quale è in corso una procedura di infrazione (n. 2012/0368) avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per il mancato recepimento della direttiva stessa. 

Tra le più significative novità introdotte dal Decreto - che modifica in modo significativo il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192 in materia di rendimento energetico degli edifici (a sua volta attuativo della precedente Direttiva 2002/91/CE) - con riguardo alla prestazione energetica nell’edilizia, troviamo:

  • la sostituzione dell'attestato di certificazione energetica (ACE) con l'attestato di prestazione energetica (APE), documento che, a differenza di quello previsto nella previgente disciplina, è rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;

  • la previsione di una riforma nella metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici le  cui modalità di applicazione verranno definite da successivi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico;

  • la disciplina dei  termini per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici ad energia quasi zero, ossia gli edifici ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ, prevedendo che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero, con un anticipo a partire dal 31 dicembre 2018 per alcune tipologie di edifici: nuova costruzione, proprietà di pubbliche amministrazioni, occupati da pubbliche amministrazioni compresi gli edifici scolastici;

  • le modifiche alla progettazione delle costruzioni e delle ristrutturazioni degli edifici tramite l’integrazione del contenuto dei documenti progettuali e la previsione di una valutazione preliminare della possibilità di inserimento di sistemi ad alta efficienza;

  • la ridefinizione dell’impianto sanzionatorio in materia di certificazione energetica degli edifici;

  • l'introduzione tra i requisiti per la qualifica professionale degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili della prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata.

Proroga detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

Accanto alle norme sulla prestazione energetica nell’edilizia, il Decreto Legge reca la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli edifici. In particolare, si prevede che la vigente detrazione d'imposta (pari al 55%) per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici si applichi nella misura del 65% alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento) fino al 31 dicembre 2013.

Con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione del 65% si applica alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014. Nel corso dell’esame al Senato sono state eliminate le norme volte ad escludere gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché quelli di sostituzione discaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Sono altresì prorogati dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell’innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50% e il limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia.

Acquisto di mobili

Si introduce poi una detrazione del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.

Quali sono le modifiche apportate?

Tra le principali modifiche approvate in sede referente alla Camera si segnala l'estensione delle detrazioni fiscali nella misura del 65% agli interventi di prevenzione sismica nelle aree a più alto rischio sismico. Si prevede, inoltre, che l’ENEA effettui il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali. L’ENEA trasmette quindi una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Si dispone quindi che il Ministero dell’economia e delle finanze promuove con l’Associazione bancaria italiana (ABI) una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste dal presente Decreto Legge per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

Viene, infine, incrementata la dotazione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga,nonché l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 5 della legge n. 7 del 2009,di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 a reintegro di precedenti riduzioni.

IVA e pubblicazioni editoriali

Per quanto riguarda la copertura degli oneri finanziari sono in primo luogo modificati alcuni regimi IVA agevolati: ai sensi dell’articolo 19, che reca modifiche all’articolo 74, primo comma, lettera c), del DPR IVA (n. 633/1972), concernente il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, dal 1° gennaio 2014 viene eliminata l'applicazione di aliquote IVA agevolate per gli allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali. Per effetto delle modifiche apportate in sede referente alla Camera, restano salvi dall’aumento dell’IVA i supporti allegati ai libri scolastici e universitari. Inoltre, non si considerano supporti integrativi quelli che, integrando il contenuto dei libri, sono ad esso funzionalmente connessi.

L'articolo 20 assoggetta, inoltre, all'aliquota IVA del 10%, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici. Tra le misure finalizzate alla copertura degli oneri, si segnala la riduzione della quota di pertinenza statale dell’8xmille IRPEF.