Cumulo delle detrazioni di eco e sismabonus e bonus immobile
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate con interpello ed oggetto della Risposta n. 437 dello scorso 24 giugno, riguarda il caso di una società di costruzioni che effettua, su di un intero fabbricato a destinazione abitativa, interventi di ristrutturazione edilizia con le caratteristiche per fruire delle detrazioni ai fini IRES in materia di risparmio energetico (cd. "ecobonus") e di misure antisismiche (cd. "sisma-bonus"), ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013. Ultimati i lavori, la società venderà le unità abitative.
La società chiede dunque conferma che sia possibile che contestualmente:
- l’acquirente delle unità abitative site nell’immobile ristrutturato fruisca (in presenza di tutti i presupposti), della detrazione IRPEF di cui all'articolo 16-bis, comma 3 del TUIR (si tratta della detrazione attualmente al 50%, su un limite di spesa massima di euro 96.000, sul valore degli interventi eseguiti, che si assumono pari al 25% del prezzo di compravendita dell’unità immobiliare);
- la società cedente (che ha ristrutturato l'intero edificio di cui fa parte l'unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63del 2013.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è positiva
La prima detrazione spetta all’acquirente dell’unità abitativa ed è calcolata sul prezzo di acquisto. A prescindere dal valore degli interventi eseguiti, quindi, il beneficiario deve calcolare la detrazione sulla base di un importo forfettario rappresentato dal 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, come risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. La detrazione va poi ripartita in dieci rate annuali di pari importo.
Le detrazioni in capo alla società costruttrice (ex articoli 14 e 16 del DL 63/2013) sono calcolate invece sul costo sostenuto per gli interventi di risparmio energetico ed antisismici, costo determinato analiticamente sulla base dei materiali e delle prestazioni di servizi utilizzati.
Richiamando le rispettive normative, l’Agenzia delle Entrate conferma pertanto l’applicabilità delle diverse agevolazioni di cui sopra in capo ai due distinti soggetti (la società di costruzioni ed il privato acquirente).
A margine della risposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’applicabilità dell’ecobonus a favore dei titolari di reddito d'impresa è stata confermata l’anno scorso, con la risoluzione n.34/E del 25 giugno 2020: con tale provvedimento di prassi è stato chiarito che le detrazioni in materia di riqualificazione energetica spettano ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali". Nello stesso documento di prassi, inoltre, l'amministrazione finanziaria ha precisato che analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte dei titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis e ss., del DL 63/2013 (cd. "sisma bonus").