PMI e garanzia sui prestiti, cosa cambia dal 1° luglio 2021
Con l’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea con comunicazione C(2021) 4930 del 29 giugno 2021 in riferimento alla misura di aiuto SA.63597 per le PMI entrano ufficialmente in vigore le modifiche introdotte dal D.L. 73/2021 (c.d. D.L. Sostegni-bis).
La circolare operativa n. 6/2021 del Fondo di Garanzia, pubblicata in data odierna, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle ulteriori misure previste dal DL Sostegni-bis approvate dalla Commissione Europea.
E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 l’operatività delle misure di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (previste dall’art. 13, comma 1, del D.L. Liquidità D.L. 23/2020). Altre novità invece, riguardano le nuove richieste di ammissione al Fondo in termini sia di percentuale di copertura che di durata della garanzia.
Nuove richieste di ammissione deliberate dal 1° luglio 2021
Alle domande di ammissione per la garanzia diretta del Fondo, presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021 si applicano le modifiche introdotte dal D.L. Sostegni-bis.
In particolare:
- La durata massima delle nuove operazioni finanziarie a cui presta la garanzia il Fondo non potrà essere superiore a 96 mesi, ossia 8 anni. Dunque, la Commissione europea ha autorizzato l’estensione della durata da 72 mesi a 96 mesi, anziché a 120 mesi come previsto dal D.L. Sostegni-bis.
- La percentuale di copertura della garanzia diretta viene ridotta dal 90% all’80% per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), comma 1, art. 13 del c.d. D.L. Liquidità (DL 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40). Per i finanziamenti già in essere, può essere richiesta l’estensione della garanzia, fermo restando il predetto periodo massimo autorizzato dalla Commissione di 96 mesi.
- La percentuale di copertura passa dal 100% al 90% per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m), comma 1, art. 13 del c.d. D.L. Liquidità, ossia finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari in favore di PMI danneggiate dal periodo emergenziale. A partire dal 1° luglio 2021, la percentuale di riassicurazione e controgaranzia rilasciata dal Fondo sarà pari al 100% dell’importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate siano pari al 90% dell’importo del finanziamento.
- Per le nuove richieste potrà essere applicato un tasso di interesse diverso da quello previsto nel periodo precedente. Nello specifico, per i finanziamenti con copertura al 90% viene eliminato il limite al tasso di interesse.
Richieste di ammissione soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro
Perr le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera n) del D.L. Liquidità, fermo restando l’applicazione delle modifiche introdotte, si applicherà quanto di seguito:
· cumulabilità tra la garanzia diretta del Fondo, nella misura massima dell’80%, e la garanzia concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere sulle risorse proprie e nella misura massima del 20%, sino alla copertura del 100% del finanziamento;
· concessione della riassicurazione e della controgaranzia in misura pari all’80% sulle garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, in misura pari al 100% del finanziamento. Per quanto riguarda la durata massima di tali operazioni finanziarie, si applica quanto specificato sopra in riferimento all’aumento del limite a 96 mesi previsto dall’art.13, c.1, lettera g) del D.L. Sostegni-bis.
Nuovi premi teorici di garanzia
Con riferimento a tutte le nuove garanzie rilasciate a partire dal 1° luglio 2021 ed all’estensione di durata delle garanzie in essere e, ferma restando la gratuità dell’intervento del Fondo, l’aiuto per l’impresa inquadrato ai sensi del punto 3.1 del Quadro Temporaneo sarà misurato sulla base dei nuovi premi teorici di garanzia riportati nelle seguenti tabelle: