Imprese e Cooperative sociali, Deposito Bilancio sociale 2020 entro il 30 giugno
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Nota n. 8452 pubblicata il 24 giugno 2021 interviene a chiarimento del termine entro il quale deve essere depositato il bilancio sociale dell’esercizio 2020 da parte delle cooperative sociali.
Questo chiarimento si è reso necessario in quanto il soggetto Unioncamere che ha posto specifica domanda ha rilevato che, nel rispetto della gerarchia delle fonti su cui il nostro ordinamento si fonda, nel D.Lgs. 112/2017 istitutivo dell’impresa sociale non vi è una scadenza per il deposito del bilancio sociale ma un rimando alle linee guida al Decreto Ministeriale 4 luglio 2019.
Le imprese sociali, di cui le cooperative sociali e i loro consorzi costituiti ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 fanno parte, seguono, in quanto compatibili, le norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 decreto istitutivo del Codice del Terzo settore il quale, all’articolo 48 comma 3 indica espressamente che il bilancio sociale (contenuto nell’art. 14 del medesimo decreto) deve essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno.
La Nota richiama la precedente Nota n. 29103 del 31 gennaio 2019 emessa dallo scrivente Ministero la quale rimanda al Decreto istitutivo delle Linee guida del bilancio sociale che verrà pubblicato sei mesi dopo.
E’ importante rilevare che il Ministero, pur ribadendo la scadenza del 30 giugno, consenta, per quelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice Civile di cui le cooperative fanno appunto parte, che il deposito del bilancio sociale avvenga anche oltre il 30 giugno perché il deposito del bilancio di esercizio, al quale il bilancio sociale è legato, deve avvenire entro 30 giorni dalla sua approvazione.
Pertanto,
- per gli enti che approvano il bilancio entro il 30 giugno e depositano lo stesso entro tale data, il termine è rispettato non rilevando se esso avviene il 30 giugno od in una data precedente,
- per le imprese sociali costituite nella forma di cooperative sociali o società di capitali per le quali il termine di approvazione di bilancio è fissato al 30 giugno, il termine del deposito è rispettato anche qualora esso fosse successivo al 30 giugno in quanto, se l’approvazione del bilancio avvenisse proprio il 30 giugno l’ente ha a disposizione trenta giorni per effettuare il deposito dello stesso. La ragione di questa posizione risiede nel fatto che questo orientamento consente la necessaria semplificazione con il coordinamento delle norme già presenti nel Codice Civile alle quali l’ente deve fare riferimento.
Ricordiamo che per le imprese sociali costituite sotto forma di cooperative sociali e società di capitali, il deposito del bilancio sociale è assolto solo attraverso il deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese.
Concludendo, il bilancio sociale deve essere depositato entro il 30 giugno ma potrà essere depositato anche successivamente alla sola condizione che esso avvenga entro trenta giorni dalla sua approvazione da parte dell’assemblea dei soci. Al deposito dovranno provvedere gli amministratori e, qualora non ottemperassero, successivamente dovrà intervenire l’organo di controllo.