Anticipo NASpi esente anche per il socio di cooperativa
Con il Provvedimento 17 giugno 2021, n. 155130, l’Agenzia delle Entrate indica i criteri e le modalità per beneficiare dell’esenzione IRPEF a fronte dell’erogazione della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), corrisposta in soluzione unica, in attuazione della legge di bilancio 2020.
Il Provvedimento n. 155130/2021
Si premette che l’art. 1, comma 12, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha stabilito la possibilità di incassare l’indennità di disoccupazione esentasse se erogata in soluzione unica, invece che mensilmente, per sottoscrivere il capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha come oggetto l’attività lavorativa del socio.
Il D.Lgs. n. 22 del 2015 ha dettato norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l’art. 38, comma 2, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione. In particolare, l’art. 8 ha istituito una indennità mensile di disoccupazione denominata NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente il lavoro.
Tra l’altro si prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato a titolo di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Con il Provvedimento n. 155130/2021 in oggetto, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme che riconoscono, in questo specifico caso, la non imponibilità ai fini IRPEF dell’intero importo ricevuto a titolo di NASpI.
I lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpI che intendano richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo spettante, non ancora erogato, a titolo di incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sono tenuti, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, ad allegare, con le modalità individuate dall’Istituto erogatore, alla domanda di anticipazione, i documenti di seguito elencati:
– attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
– stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.
L’Istituto erogatore della NASpI non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate e provvederà a certificare, in qualità di sostituto d’imposta, l’erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica.