Enti del Terzo Settore

Trasparenza Enti no profit, obblighi relativi ai contributi pubblici


Il 25 giugno 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 6 nella quale ha fornito la propria interpretazione a proposito della pubblicazione o meno del contributo cinque per mille ricevuto dagli enti no profit: la risposta è no, non va pubblicato in quanto i contributi pubblici di carattere generale devono essere esclusi dagli adempimenti in tema di trasparenza e pubblicità anche qualora essi siano erogati a categorie di soggetti che soddisfano condizioni determinate come è appunto il cinque per mille.

Questo importante chiarimento arriva a ridosso della scadenza fissata per il 30 giugno alla quale tutti gli enti no profit devono adempiere per ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità: coloro i quali hanno ricevuto nel corso del 2020 vantaggi economici da parte della Pubblica Amministrazione per importi pari o superiori a 10.000 euro sono tenuti a darne evidenza.

Quale è la normativa di riferimento? Essa è costituita dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai commi da 125 a 129, che in seguito è stata modificata dal decreto-legge denominato Decreto Crescita del 30 aprile 2019, n. 34 che ha disposto in modo permanente alcuni degli obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti dagli enti non profit. 

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito importanti chiarimenti con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 e, da ultimo, con la circolare n. 6 del 25 giugno 2021.

Chi è tenuto a questo adempimento? L’obbligo in questione si applica a tutti i soggetti profit e non, e per quanto ci riguarda:

  • alle cooperative sociali, tutte, anche quelle che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, 
  • alle fondazioni, 
  • alle Onlus, 
  • alle associazioni, siano esse di volontariato, di promozione sociale, di protezione ambientale, di consumatori,

che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte 

  • delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001,
  • degli enti contenuti nell’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013 

Vale la pena rilevare che 

  • il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti nell’esercizio di riferimento;
  • bisogna tenere conto dei contributi effettivamente erogati ossia le somme che l’ente ha effettivamente incassato e non soltanto stanziate dall’ente pubblico ma non ancora incassate dall’ente.
  • i contributi possono essere non solo in denaro ma anche in natura e per essi si dovrà fare riferimento al valore di un bene simile o analogo sul mercato.

Cosa deve essere pubblicato? La norma parla di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Il che equivale a dire che non rientrano eventuali apporti economici ricevuti aventi natura corrispettiva o a titolo di risarcimento. Al contrario, vi rientrano invece i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’ente.

La circolare oggetto del presente articolo precisa che i contributi pubblici di carattere generale devono essere esclusi dagli adempimenti in tema di trasparenza e pubblicità anche qualora essi siano erogati a categorie di soggetti che soddisfano determinate condizioni: il cinque per mille è espressamente richiamato dalla circolare ma, a parere di chi scrive, anche i contributi a fondo perduto relativi ai decreti Rilancio e Ristori ricevuti nel corso del 2020 possono essere ricompresi fra le somme non oggetto di rendicontazione.

Quali sono le informazioni da pubblicare? Le informazioni, pubblicate in modo schematico e comprensibile, devono contenere:

  • la denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente, ossia l’ente; 
  • la denominazione del soggetto erogante, ossia la pubblica amministrazione;
  • la somma incassata riferita ad ogni singolo rapporto giuridico; 
  • la data di incasso;
  • la causale, ossia la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate.

In quale modo? Attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet oppure su analogo portale digitale quale la rete associativa alla quale l’ente aderisce o, in ultima risorsa, la pagina Facebook dell’ente.

Le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria assolvono a quest’obbligo attraverso la pubblicazione in nota integrativa.

Quale è la scadenza? La scadenza è fissata al 30 giugno dell’anno successivo al percepimento del contributo. Pertanto, entro il 30 giugno 2021 dovranno essere rendicontati le somme ricevute nel corso del 2020.

Quali sono le sanzioni? Il controllo sull’esecuzione dell’adempimento e le sanzioni avviene a cura dei soggetti erogatori dei contributi oppure all’amministrazione vigilante o competente per materia. 

La sanzione è pari all’1% degli importi ricevuti ma con un importo minimo di 2.000 euro e, ovviamente, l’obbligo di pubblicazione. Se non si ottempera entro novanta giorni, la sanzione consisterà nella integrale restituzione dei contributi ricevuti. 

Per l’esercizio 2020, pur rimanendo il termine della pubblicazione al 30 giugno 2021, le sanzioni saranno irrogate non a decorrere dal 1° luglio 2021 bensì dal 1° gennaio 2022.