Investimenti in beni strumentali nuovi, IVA indetraibile da pro rata e calcolo credito d'imposta
Ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, l’IVA totalmente indetraibile per effetto del pro rata rientra nel calcolo del valore degli investimenti.
è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 428 del 23 giugno 2021, presentato da una società che ha acquistato, negli anni 2017-2020, attrezzature ed impianti strumentali per la propria attività, beneficiando del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi 98-108, della L. n. 208/2015.
Ai fini della determinazione del valore degli investimenti cui commisurare il suddetto credito d’imposta, la società ha considerato solo l’imponibile sugli acquisti e non l’IVA.
Premesso che la società effettua esclusivamente operazioni attive esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, con imposta totalmente indetraibile, si è posto il dubbio se, nel calcolo del valore degli investimenti da determinare ai fini del credito d’imposta, debba considerarsi anche l’IVA totalmente indetraibile per effetto del pro rata pari a zero.
Nell’esaminare la questione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il suddetto credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che, fino al 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto d’investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo ed è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese.
La circolare n. 34/E/2016 ha precisato che il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’art. 110, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito da parte del contribuente.
Ai fini della determinazione del valore degli investimenti, con la circolare n. 44/E/2009, relativa all’agevolazione cd. “Tremonti-ter”, di cui all’art. 5 del D.L. n. 78/2009, è stato altresì precisato che costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del medesimo D.P.R. n. 633/1972. Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro rata di cui all’art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.
Con riferimento a quest’ultima ipotesi, la citata circolare n. 44/E/2009 ha precisato che l’imposta parzialmente indetraibile per effetto del pro rata non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale, ferma restando la possibilità di computare nel valore degli investimenti l’IVA totalmente indetraibile derivante dal pro rata.
Nella fattispecie rappresentata, tenuto conto che la società istante, in ragione dell’attività esercitata, effettua esclusivamente operazioni attive esenti da IVA ed ha un pro rata di detrazione pari a zero, l’Agenzia delle Entrate ha concluso affermando che l’imposta indetraibile assolta sui costi agevolabili rientra tra i costi rilevanti ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d’imposta di cui al citato art. 1, comma 98, della L. n. 208/2015.