Termine di validità di documenti di riconoscimento e patenti, proroga al 30 settembre 2021
Con la conversione in legge del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 [Decreto Riaperture], recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, è stata introdotta una nuova proroga dei termini di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e dei documenti di viaggio.
L’articolo 11 ter della legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 prevede, infatti, una modifica all’art. 104 del Decreto Cura Italia (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva già spostato in avanti i termini di validità dei documenti di riconoscimento e di identità.
In dettaglio, il periodo di validità di carte di identità e documenti di riconoscimento in scadenza, si sposta dal "30 aprile 2021" al "30 settembre 2021".
Per quanto riguarda, in particolare, le patenti scadute o da rinnovare, il Ministero dei trasporti con la circolare del 3 maggio 2021, ha precisato che per circolare in Italia, la validità delle patenti di guida italiane con scadenza:
- tra 31 gennaio 2020 e 29 dicembre 2020 viene prorogata fino al 29 ottobre 2021 (novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 31 luglio 2021);
- tra 30 dicembre 2020 e 30 giugno 2021 è prorogata fino a 10 mesi dopo la scadenza normale;
- tra 1 e 31 luglio 2021 sono valide fino al 29 ottobre 2021 (novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 31 luglio 2021).
Per circolare negli altri Paesi membri dell’UE le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza
- tra 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020 restano valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale;
- tra 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020 restano valide fino al 1° luglio 2021;
- tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 restano valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale.
Se utilizzate come documenti di riconoscimento, le patenti italiane con scadenza dal 31 gennaio 2020 sono valide in Italia fino al 30 settembre 2021, all’estero fino alla data di scadenza indicata nel documento.
La validità di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio è invece prorogata sempre dall’art. 11 ter della legge di conversione 17 giugno 2021 n. 87, al "31 luglio 2021". Le istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di soggiorno possono essere comunque presentate prima della suddetta scadenza; in tal caso, gli uffici competenti provvederanno a trattare le relative istanze progressivamente.