Fisco

Modalità di compilazione del quadro RR e scadenze dei versamenti contributivi


L’Inps ha pubblicato la Circolare n. 88/2021 fornendo le istruzioni per la modalità di compilazione del Quadro RR cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi scritti alla Gestione Separata.

Individuazione reddito imponibile artigiani e commercianti

La base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta è indicata nella risultanza dei quadri:

  • RF (impresa in contabilità ordinaria);
  • RG (Impresa in regime di contabilità semplificata)
  • RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate)

Questi i righi interessati dal calcolo cosi come riportati nella suddetta Circolare: 

RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 2+ col. 3) + [RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2 + col.3)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3, 5 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2 - RH12 col. 3] + RS37 colonna 15.

Si ricorda che “per i soci di srl iscritti alla gestione degli artigiani e commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituito dalla parte di reddito della srl corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza”.

Si ricorda che il reddito d’impresa del titolare deve essere diminuito del reddito dei coadiutori o coadiuvanti.

E per i soggetti in regime forfetario? La base imponibile viene determinata come segue:

somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione II.

Reddito imponibile lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata

Sono tenuti alla compilazione del quadro RR i liberi professionisti che non sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziali presso le Casse professionali autonome. Per tali soggetti il contributo è calcolato sui redditi prodotti ed indicati nei seguenti quadri:

  • RE (reddito di lavoro autonomo);
  • RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate);
  • LM (regime forfetario).

L'importo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti ed inseriti nei quadri seguenti:

  • Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell’articolo 53 del TUIR): rigo RE 23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
  • Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo. Si ricorda che sono interessati i soggetti individuati nei righi da RH1 a RH4 nella colonna 2 con uno dei seguenti codici: 2 se trattasi di associazioni fra professionisti; 4 se trattasi di società semplici;
  • Quadro LM sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - articolo 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011”) se è barrata la casella “autonomo”: rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse);
  • Quadro LM sezione II (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – articolo 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014) se è barrata la casella “autonomo”[1]; somma degli importi indicati nel rigo LM34, colonna 2 (reddito lordo, gestione separata autonomi – art. 2 co. 26 l. 335/95) meno gli importi indicati nel rigo LM37, colonna 2 (perdite pregresse), di ciascun modulo della sezione. La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 2 (con colonna 1 contraddistinta dal codice 1). Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo.

L’aliquota contributiva a saldo 2020 è pari al 25%, mentre il contributo dovuto in acconto per l’anno di imposta 2021 per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria viene calcolato sulla base imponibile applicando l’aliquota del 25,98%, fino al raggiungimento del massimale annuo pari a 103.055,00 euro (% incrementata dalla Legge di Bilancio 2021).

Termini e modalità di versamento

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione Separata sono dovuti secondo le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi.  (30 giugno 2021 ovvero entro il 30 luglio 2021 - per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2020 e primo acconto per l’anno 2021 - ed entro il 30 novembre 2021 per il secondo acconto 2021).

La circolare rende noto anche le modalità e le possibilità di procedere con:

  • La rateizzazione dei versamenti (per artigiani e commercianti solo per gli importi eccedenti il minimale);
  • La compensazione solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2020.