Contributi covid-19 al settore spettacolo, non rilevanti fiscalmente
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MIBACT) ha erogato ad un teatro un contributo straordinario erogato per sostenere il settore dello spettacolo (art. 89 Dl 18/2020, art. 183, comma 11quater Dl 34/2020) duramente colpito dall'emergenza sanitaria; su tale contributo è stata applicata una ritenuta d'acconto pari al 4%.
Unitamente al suddetto contributo è stato anche assegnato al Teatro un contributo eccezionale (sempre attingendo alle risorse ex art. 89 Dl 18/2020) per compensare le mancate entrate da biglietteria subite nel 2020; per l'istante quest'ultimo contributo è da considerarsi come contributo in conto esercizio senza necessità di rendicontazione; la domanda posta all'amministrazione finanziaria riguarda il corretto trattamento fiscale del contributo eccezionale.
L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n.411/2021, ha chiarito che il contributo eccezionale, erogato con rientra nel campo di applicazione dell'art. 10 bis del Dl Ristori, che prevede che "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
Il contributo, quindi, non ha alcuna rilevanza fiscale.