Lavoro

Indennità covid e sospensione del meccanismo di riduzione NASpI


L’inps, con mess. n. 2309 del 2021 fornisce le prime indicazioni sul d.l. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. decreto Sostegni bis, in materia di indennità previste a favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui i pescatori autonomi e gli operai agricoli, nonché in materia di sospensione del meccanismo di riduzione dell’indennità di disoccupazione NASpI fino al 31 dicembre 2021.

Mess. Inps n. 2309 del 2021: le novità

Il mess. Inps 16 giugno 2021, n. 2309 ha fornito chiarimenti su alcuni punti del d.l. n. 73 del 2021, in particolare su:

indennità COVID-19: art. 42, comma 1, del d.l 73/2021 prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del d.l. 41/2021, ossia dei lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; dei lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; dei lavoratori intermittenti; dei lavoratori autonomi occasionali; dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori dello spettacolo. Con successiva comunicazione l’Inps renderà noto il termine di presentazione dell’istanza e il rilascio della nuova apposita domanda; per le modalità di invio saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS. Pertanto:

  1. in attuazione della citata previsione normativa, i lavoratori che hanno già fruito delle indennità di cui all’art. 10 del d.l. 41/2021, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis, ma la stessa sarà erogata dall’Inps ai beneficiari con le modalità indicate dagli interessati per le indennità già erogate;
  2. è previsto il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.600 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui all’art. 10, commi da 1 a 9, del d.l. n. 41 del 2021;
  3. tali indennità non sono tra loro cumulabili;
  4. le suddette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222;

indennità per i lavoratori del settore agricolo: art. 69 del d.l. 73/2021 ha introdotto una indennità una tantum di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Detta indennità, per espressa previsione di legge, non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 10 del d.l. n. 41 del 2021, né con le relative proroghe di cui all’art. 42 del d.l. 73/2021. L’indennità una tantum a favore degli operai agricoli è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984;

indennità per i lavoratori del settore della pesca art. 69 del d.l. 73/2021 ha introdotto una indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

sospensione del meccanismo di riduzione della NASPI: l’art. 38 del d.l. 73/2021 ha disposto la sospensione dell’applicazione dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 2015, il quale prevede che l’indennità di disoccupazione NASpI è ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione). In particolare, fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l’ulteriore applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015 e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del decreto. Analogamente per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo citato.