Artigiani e commercianti, proroga scadenza contributi senza sanzioni
Con il messaggio 13 maggio 2021, n. 1911, l’INPS ha comunicato il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi, originariamente previsto entro il 17 maggio 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti.
Con la Circolare 10 giugno 2021, n. 85, lo stesso Istituto informa che sui versamenti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.
Messaggio INPS n. 1911/2021
Con il messaggio in oggetto, l’INPS conferma il differimento al 20 agosto 2021 del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza originaria 17 maggio 2021 per i lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Con il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, viene autorizzato lo slittamento quale misura per attenuare gli effetti negativi causati dal prolungarsi dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e favorire la ripresa.L’INPS rende attualmente operativa tale misura con la pubblicazione del messaggio in esame, successivamente interverrà la formalizzazione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero attraverso la pubblicazione di un decreto interministeriale MLPS-MEF, così come previsto dalla legge di Bilancio 201 n. 178/2020.
Quest’ultima, all’art. 1, commi 20-22-bis, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Circolare INPS n. 85/2021
La Circolare in esame fa seguito al messaggio n. 1911/2021, con cui è stato disposto in via amministrativa dall’INPS, previo nulla osta del Ministero del Lavoro, il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021. Con il messaggio n. 1911/2021, INPS non ha tuttavia specifica l’eventuale applicazione di interessi o sanzioni.
Successivamente è intervenuto l’art. 47 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), il quale ha previsto che il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con scadenza il 17 maggio 2021, può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
Pertanto, sulla scorta del disposto dell’art. 47 del D.L. n. 73/2021, con la Circolare n. 85/2021, l’INPS ha informato che sul differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, effettuati entro la data del 20 agosto 2021, non verranno applicate sanzioni civili o interessi.