Lavoro

Collocamento obbligatorio, il lavoratore agile non è escluso dalla base di computo


Con la Risposta a interpello 9 giugno 2021, n. 3, il Ministero del Lavoro Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, in merito alla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, ai sensi della legge n. 68/1999.

 

Risposta all’interpello

Nell’interpello in oggetto, l’Istanza formulata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro prende le mosse dalla previsione contenuta nell’art. 23 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, che sancisce l’esclusione dei “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”. 

Il Ministero del Lavoro non ritiene sostenibile, ai fini dell’applicazione dei criteri di computo dell’organico aziendale, l’assimilazione dei lavoratori ammessi al telelavoro a quelli in smart working, che dunque sono inclusi dalla determinazione della quota di riserva. 

L’art. 3 della legge n. 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a particolari categorie, ossia soggetti disabili, non vedenti e sordomuti, invalidi del lavoro, civili e di guerra, in una determinata misura, in funzione della consistenza dell’organico aziendale. Più precisamente: 7% dei lavoratori occupati se occupano più di 50 dipendenti; 2 lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti e un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti.

I casi di esclusione contemplati dall’art. 4, comma 1, della legge n. 68/1999 (secondo cui “(…) agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato”), avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, come specificato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4 febbraio 2016, n. 2210 (“In tema di licenziamento del lavoratore disabile, ai fini della determinazione della quota di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68 del 1999, dalla cui violazione consegue l'annullabilità del recesso ex art. 10, comma 4, della stessa legge, vanno computati anche i lavoratori apprendisti perché non espressamente esclusi dal successivo art. 4, trattandosi di norma speciale, volta ad assicurare una tutela rafforzata ai disabili e destinata a prevalere su quella generale di cui all'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, che comunque fa salve "specifiche previsioni di legge").

L’inserimento “a pieno titolo” dei lavoratori agili nell’organico aziendale, sostiene il Ministero del Lavoro, è suffragato da una ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo dell’organico aziendale in ambiti applicativi diversi da quello delle assunzioni obbligatorie, come ad esempio in materia di integrazione salariale (a titolo esemplificativo si veda l’art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015 per l’erogazione del trattamento CIGS), che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici. 

D’altronde, la ratio sottesa dell’art. 23 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 è ben diversa da quella degli art. 18-23 della legge n. 81/2017 e va rinvenuta nell’intento del legislatore di incentivare quanto più possibile il ricorso ad un importante strumento di conciliazione tra vita privata e vita lavorativa che, seppur introdotto da tempo nell’ordinamento (2004) e a dispetto delle sue potenzialità, nella realtà fattuale si è rivelato una modalità di lavoro residuale. 

Sulla base delle argomentazioni sopra esposte il Ministero ha ritenuto pertanto che i lavoratori agili (smart working) non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva del collocamento obbligatorio delle persone disabili in azienda.