Imponibile contributivo per le gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
Con la Circolare 10 giugno 2021, n. 84, l’INPS fornisce indicazioni riguardo la base imponibile per i soci lavoratori di società a responsabilità limitata (S.r.l.), iscritti in quanto tali alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Le argomentazioni dell’INPS
Si premette che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 384/1992 (convertito con modifiche dalla legge n. 438/1992), il reddito imponibile ai fini previdenziali per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, si determina prendendo a riferimento la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono. In particolare, per reddito di impresa dovrà intendersi quello relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.
Con la Circolare n. 84/2021 in oggetto, l’INPS recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rese con nota prot. n. 7476/2020, formulate sulla base del nuovo orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (v. sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019, n. 24097/2019, n. 18594/2020, n. 19001/2020 e n. 4180/2021), in base al quale devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
Viene quindi definita una controversa questione originata da uno specifico orientamento in materia assunto dall’INPS con la Circolare n. 102/2003, nella quale, a fronte dell’estensione dell’assicurazione obbligatoria ai soci di S.r.l. che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, disposta dalla legge n. 662/1996, è stato sostenuto che, per ciascun socio lavoratore, la base imponibile per il calcolo dei contributi è costituita dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate che abbiano optato per il regime della trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR, ovvero, in caso di S.r.l. “non trasparenti”, dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali al medesimo attribuibile in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dall’effettiva distribuzione degli utili stessi.
In tale ultimo caso, l’INPS ha anche indicato (riferita Circolare n. 102/2003), che, in presenza della predetta quota del reddito d’impresa della S.r.l., la stessa costituisce base imponibile ai fini contributivi sia allorché il socio sia tenuto all’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l’attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo dell’iscrizione derivi, ad esempio, dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.
In base a detta impostazione, ogni qualvolta un soggetto iscritto alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti abbia una partecipazione in S.r.l. “non trasparenti”, ai fini della determinazione della base imponibile, occorre integrare i redditi d’impresa eventualmente riportati nei quadri RF, RG, LM e RH del modello REDDITI PF con quelli derivanti all’iscritto dalla suddetta partecipazione, indicati nella dichiarazione della società partecipata.
Successivamente, l’indirizzo dell’INPS è stato disconosciuto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato i seguenti due aspetti:
- innanzitutto è stato osservato che i redditi attribuiti ai soci di società di capitali costituiscono redditi di capitale e non d’impresa, come richiesto dall’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992 ai fini del computo della base imponibile contributiva;
- si è inoltre stabilito che per far sorgere l’obbligo contributivo, in base all’art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale.
Pertanto, gli utili derivanti dalla mera partecipazione alla società, senza prestazione di attività lavorativa, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 384/1992.
Da ultimo, con la Circolare n. 84/2021, l’INPS ha reso noto che le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020.