Fisco

Appalto e opere di urbanizzazione, IVA al 10% per le somme erogate per l'accordo transattivo


Le somme di denaro corrisposte in dipendenza di un accordo transattivo relativo alla composizione di una controversia insorta in seguito all’esecuzione di un contratto d’appalto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori relativi alla viabilità locale sono soggette a IVA con l’aliquota ridotta del 10% se i predetti lavori si riferiscono ad opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria.

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 401 del 10 giugno 2021.

Nell’ambito della realizzazione dei lavori relativi alla viabilità locale, l’interpellante, a fronte di una più ingente richiesta risarcitoria attivata dall’appaltatore, ha attivato un tentativo di componimento bonario pervenendo alla definizione della stessa con il riconoscimento di un importo a saldo e stralcio di ogni ulteriore richiesta, rispetto al quale si pone il problema di conoscere se debba essere corrisposta l’IVA e, in tal caso, quale sia l’aliquota da applicare.

Tra le operazioni che si qualificano, ai fini IVA, come prestazioni di servizi, l’art. 25 della Direttiva n. 2006/112/CE richiama “l’obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione” e, allo stesso modo, l’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 qualifica come prestazioni di servizi “le prestazioni verso corrispettivo dipendenti (...) in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.

Ad avviso della Corte di Cassazione, si rientra nella previsione in esame anche quando la prestazione si risolve in un semplice non fare o in un permettere, purché la stessa si collochi all’interno di un rapporto sinallagmatico (sent. 1° ottobre 2018, n. 23668 e sent. 31 luglio 2018, n. 20233). Tale impostazione è in linea con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, secondo cui, tenuto conto della definizione omnicomprensiva della base imponibile IVA, una prestazione di servizi si considera effettuata a titolo oneroso e configura, pertanto, un’operazione imponibile soltanto quando, tra le parti, intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio reso all’utente (sent. 2 giugno 2016, causa C-263/15 e sent. 3 settembre 2015, causa C-463/14).

Alla luce delle indicazioni che precedono, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme di denaro che l’interpellante riconosce all’appaltatore, a saldo, stralcio e tacitazione di qualsiasi pretesa sorta in dipendenza del contratto d’appalto, integrano il requisito oggettivo per l’applicazione dell’IVA, sussistendo il sinallagma tra l’assunzione di un obbligo di non fare (che si sostanzia nella rinuncia alle liti) da parte del soggetto beneficiario delle somme e l’erogazione delle stesse da parte dell’interpellante.

A conferma della sussistenza del sinallagma, il reciproco condizionamento delle prestazioni obbligatorie assunte dalle parti si ricava anche dalla clausola risolutiva espressa prevista dall’accordo transattivo, che subordina l’efficacia delle rinunce concordate all’effettivo incasso delle somme pattuite.

Riguardo all’aliquota IVA da applicare, occorre osservare che la transazione in esame si riferisce alla composizione di una controversia insorta in seguito all’esecuzione di un appalto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori relativi alla viabilità locale.

L’Agenzia ha, pertanto, precisato che, laddove il contratto d’appalto abbia ad oggetto, ai sensi dei n. 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, trova applicazione, in relazione alla somma dovuta in attuazione dello schema transattivo, l’aliquota IVA ridotta del 10%.