Sospensione versamenti, chiarimento ADE su sanzioni e interessi
La Risoluzione 40/E/2021 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate fa fare un "salto" indietro al primo decreto emergenziale a caratura nazionale, il DL 18/2020, emanato per far fronte all'avvicendarsi in Italia dell'emergenza Covid-19.
Nello specifico la citata circolare rileva che tra i versamenti sospesi per il periodo 8 marzo 2020-30 aprile 2020 ex art. 61 DL Cura Italia non sono state esplicitamente inserite le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.
L’art. 61 aveva previsto che «Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. […],
mentre l’art. 62 aveva previsto che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge» ha previsto la sospensione dei «versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria”.
Come si può verificare l’art. 62 prevede l’esplicita sospensione delle addizionali, cosa non prevista dall’art. 61.
Tenuto conto dell’evoluzione normativa dei mesi successivi e dell’intendimento del legislatore volto a disporre una generale sospensione dei versamenti effettuati in qualità di sostituto d’imposta (si ricorda, comunque, che non sono mai state oggetto di sospensione le ritenute a titolo d’acconto- codice tributo 1040), la citata Risoluzione 40/E/2021 ha stabilito che “non saranno dovute sanzioni ed interessi laddove i contribuenti, prendendo atto di aver assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali”.