Fisco

Dichiarazione dei redditi 2021, come inserire Disoccupazione agricola, CIG e NASPI


Con la Risoluzione 4 maggio 2021, n. 41/E, dell’Agenzia Entrate fornisce indicazione del numero dei giorni nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa ai redditi 2020 in caso di erogazione da parte dell’INPS di indennità per disoccupazione agricola, CIG e NASPI.

La Risoluzione n. 41/E/2021

Il dubbio che viene affrontato dall’Agenzia Entrate nel documento di prassi in esame deriva dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 3/2020 (legge n. 21/2020) che, a partire dal 1° luglio 2020, ha sostituito il “bonus IRPEF” (meglio conosciuto come Bonus Renzi) con un nuovo bonus di 100 euro in busta paga, ovvero il trattamento integrativo o con l’ulteriore detrazione fiscale.

La nuova disciplina ha comportato l’inserimento, nei modelli dichiarativi, di due distinti semestri al fine di determinare i benefici ante e post modifica. 

Ciò è avvenuto anche per la Certificazione Unica 2021 dove è prevista l’indicazione del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente riferiti a ciascuno dei due semestri, rispettivamente al punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo semestre”).

Il contribuente che nello scorso anno ha percepito redditi di lavoro dipendente e indennità di disoccupazione agricola dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi sia i giorni rilevati nella CU dell’ente che ha erogato l’indennità che in quella rilasciata dal datore di lavoro, fino a un massimo di 365 giornate lavorative.

Il chiarimento richiesto riguarda, in particolare, la corretta indicazione dei giorni in caso di somme percepite anche in riferimento alle giornate lavorate nel 2019.

Argomentazioni delle Entrate 

Nella risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate spiega che la nuova disciplina si muove in due direzioni.

La prima prevede un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi a questo assimilati, la cui relativa imposta lorda è superiore alle detrazioni di lavoro dipendente spettanti. L’integrazione, determinata in rapporto al numero di giorni lavorativi dal 1° luglio 2020, è di 600 euro per il 2020 e di 1.200 euro per il 2021. Usufruiscono del beneficio i lavoratori il cui reddito non è superiore a 28.000 euro.

La seconda strada riconosce, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, una ulteriore detrazione fiscale, anche in questo caso ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi ad esso assimilati, ma, questa volta, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. La detrazione è rapportata al periodo di lavoro, diminuisce con l’innalzamento del reddito complessivo e diventa pari a zero quando raggiunge la soglia dei 40.000 euro.

In merito all'erogazione, da parte dell'INPS, dell'indennità per disoccupazione agricola, per l'anno di imposta 2020 può essere riportato in dichiarazione il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU INPS, sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 (“giorni lavoro dipendente”) della certificazione CU INPS, consentendo al lavoratore il recupero di tutte le detrazioni spettanti.

Il modello di certificazione CU 2021 prevede l'indicazione distinta per i due semestri 2020 del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni (punto 13 “Primo semestre” e punto 14 “Secondo semestre”).

Secondo l'Agenzia Entrate può essere computato in dichiarazione il numero di giorni indicato nelle CU INPS 2021, a prescindere dal riferimento ai semestri, consentendo al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti.

Ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente, attenendosi ai dati certificati dal datore di lavoro e dall'INPS\altro Ente e nel rispetto della regola generale secondo la quale la somma dei giorni indicati al punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo semestre”) deve sempre essere uguale al numero di giorni riportati al punto 6 (“giorni lavoro dipendente”), deve riportare in dichiarazione:

  • un numero di giorni riferito al primo semestre (1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020) non superiore a 181 (se il rapporto di lavoro è coincidente con l'anno solare), non superiore a 182 (qualora il rapporto di lavoro sia inferiore all'anno solare con inizio prima del 29 febbraio, in quanto è tenuto a considerare il giorno 29 febbraio 2020);
  • un numero di giorni riferito al secondo semestre (1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020) non superiore a 184.