Fisco

Integratori alimentari e aliquota IVA applicabile


Con le Risposte a interpelli 31 maggio 2021, nn. da 380 a 386, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le aliquote IVA da applicare agli integratori alimentari a base di gemmoderivati, di estratti integrali, estratto liquido analcolico, erbe, magnesio cloruro. 

Premessa

Con 7 risposte ad altrettanti interpelli qui in esame, intesi a conoscere la corretta aliquota IVA  applicabile alle cessioni di diversi tipi di “integratori alimentari a base di erbe e/o nutritivi”, l’Agenzia delle Entrate, con il supporto dei pareri forniti dai laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), chiarisce perché alcuni godono di un’IVA ridotta al 10% e altri, invece, scontano l’imposta ordinaria del 22%. 

Gli integratori alimentari, infatti, non sono prodotti che di per sé beneficiano dell'aliquota ridotta in quanto non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, annessa al decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972). L'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta è quindi decisa caso per caso, sulla scorta del parere tecnico reso dall'ADM che ne ha analizzato la relativa composizione. 

La cessione degli integratori alimentari è da ritenersi soggetta a un'aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano riconducibili - in base al parere dell'ADM - ai prodotti indicati nella Tabella A, Parti II, II-bis o III, allegate al decreto IVA, cui consegue l'applicazione dell'aliquota IVA del 4, del 5 o del 10%. 

A questo punto occorre diversificare i diversi interpelli. 

Le Risposte agli interpelli nn. 380 e 384

Nei casi si cui alle risposte nn. 380 e 384, l’ADM si è dovuta esprimere su integratori alimentari a base di erbe e/o nutritivi, ossia prodotti a base di gemmoderivati “costituiti da glicerina vegetale biodistillata, da acqua pura e dalle relative materie prime vegetali, che variano a seconda del prodotto". Secondo  l’Agenzia delle Dogane, tali integratori possono essere classificati, alla voce 1302: "Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati" e, in particolare, al codice NC 13021970, "Succhi ed estratti vegetali"; -- "altri", --- "altri".

Riguardo al trattamento IVA, l’Agenzia delle Entrate rileva che il richiamo al capitolo 13 della Tariffa d'uso in vigore fino al 31 dicembre 1987 è contenuto esclusivamente nel n. 43) della Tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% per “43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03)”. 

La disposizione, tuttavia, non comprende tutti i succhi ed estratti vegetali, ma solo ed esclusivamente quelli di luppolo e la manna e, infatti, antepone "ex" alla voce doganale richiamata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma IVA.

Per "ex" si intende in sostanza "una parte di" e, pertanto, è necessario individuare all'interno della voce considerata solo i beni espressamente e tassativamente elencati nelle parti della Tabella allegata al decreto IVA.

Di conseguenza, agli integratori alimentari a base di gemmoderivati dovrà essere applicata l'aliquota IVA ordinaria del 22%.

La Risposta all’interpello n. 381

Nel caso della Risposta all’interpello n. 381, gli integratori costituiti da “estratti integrali - liquidi analcolici” sono 102, contraddistinti ciascuno da un diverso principio attivo, riguardo ai quali l’istante ha chiesto di poter applicare l’aliquota IVA ridotta. 

L’Agenzia Entrate, in tale ipotesi, ha ottenuto lo stesso parere tecnico dall’ADM che ha classificato tutti i prodotti nella voce della nomenclatura doganale 1302. Tuttavia, uno di questi è a base di luppolo. Pertanto, a 101 integratori andrà applicata l’IVA ordinaria del 22%, mentre solo l'integratore "estratto integrale di luppolo" sconterà l’aliquota ridotta del 10% in base al richiamato n. 43) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Le Risposte agli interpelli nn. 382, 383, 385 e 386

Diverso il discorso da fare per l’integratore alimentare che favorisce la regolarità del colon. L’Agenzia delle Dogane lo ha inserito direttamente nella voce 2106, che comprende anche "le preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l'organismo in buona salute". 

Tale prodotto fruisce dell’aliquota IVA del 10%.

Stessa classificazione e aliquota agevolata hanno ottenuto, infine, 32 integratori a base di erbe, 20 integratori alimentari a base di gemmoderivati con composizione chimica diversa dai precedenti e i prodotti consistenti in estratti liquidi analcolici a base di magnesio cloruro.

L’aliquota ridotta, però, nei casi elencati, si applica a condizione che non si tratti di sciroppi.