Regime contabile, applicazione del comportamento concludente
Un collaboratore di una Società ha emesso nel corso del 2020 tutte le fatture applicando il regime ordinario; in data 3 marzo 2021 comunica alla Società di aver "erroneamente ed involontariamente applicato il regime ordinario di tassazione in luogo di quello forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 84 della legge n. 190 del 2014", quest'ultimo regime naturale di applicazione per l'anno 2020.
A fronte di ciò il consulente ritiene che non si debba considerare l'applicazione del regime ordinario come comportamento concludente, tenuto conto che lo stesso non ha esercitato alcuna opzione per l'applicazione dello stesso; su questa base lo stesso avrebbe dunque intenzione di rettificare l'errore di applicazione di regime per il 2020 mediante emissione di una nota di credito per lo storno dell'Iva esposta nelle fatture emesse nel corso del 2020 con contestuale emissione di una fattura a titolo di ulteriore corrispettivo di importo pari all'Iva stornata.
L'amministrazione finanziaria, attraverso la pubblicazione della Risposta n. 378/2021, non è dello stesso avviso in quanto, pur non avendo esercitato l'opzione per il l'applicazione del regime ordinario, e tenuto conto che il regime naturale di applicazione sarebbe stato il regime forfetario, si applica quanto indicato dall'art. 1 del DPR 442/97 che prevede che "l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività".
Vale dunque il principio che attesta il comportamento concludente del consulente, anche tenuto conto del fatto che:
- negli anni pregressi non ha applicato il regime forfetario (mancanza di requisiti o scelta? di questo non è stata data informativa);
- nel 2020 "ha tenuto un comportamento concludente coerente con il quello adottato negli anni passati, emettendo fatture con IVA e applicazione del contributo previdenziale";
- per il 2020 ha regolarmente presentato le liquidazioni periodiche trimestrali;
- anche se non specificato, si ritiene che sulla fatture emesse abbia applicato anche la ritenuta d'acconto.