ETS, Come deve essere tenuto il registro dei volontari?
La Nota n. 7180 del Ministero del Lavoro e delle Politiche pubblicata il 28 maggio 2021 ha fornito istruzioni a proposito delle modalità del registro dei volontari che tutti gli Enti del terzo settore che si avvalgono di volontari devono adottare.
Ai sensi dell’articolo 17 del Codice del Terzo Settore contenuto nel D.Lgs.117/2017, gli Enti del terzo settore che si avvalgono di volontari devono istituire un registro ad essi dedicato contenente i dati completi del volontario che presta la propria attività a favore dell’ente.
Al comma 1, l’articolo 17 fa espresso riferimento al fatto che nel registro dei volontari debbano essere indicati solo i volontari che prestano l’attività in modo non occasionale. A completamento di questo articolo, l’articolo 18 prevede obbligatoriamente la stipula di una assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi e contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della attività di volontariato prestata. Il registro diventa pertanto un supporto indispensabile in caso di sinistro da parte del volontario: solo il soggetto iscritto in questo registro potrà essere coperto dalla assicurazione.
Al quesito posto sia da alcuni enti sia da alcuni Centri di Servizio per il Volontariato a proposito della modalità di questo registro, il Ministero risponde che quanto contenuto nel Decreto Ministero dell’Industria del Commercio e dell’artigianato 14 febbraio 1992 istitutivo del registro dei volontari per le organizzazioni di volontariato previsto dall’articolo 4 della Legge 266/91 non è stato abolito dal Codice del Terzo settore e pertanto, come indicato al comma due dell’articolo 18, in attesa della emanazione di un nuovo decreto interministeriale sono da ritenersi valide le modalità di tenuta contenute nel decreto citato.
Per questo motivo, in attesa del nuovo decreto il Ministero consiglia di mantenere le regole adottate in precedenza ossia provvedere a numerare le pagine del registro e vidimarlo preventivamente prima di metterlo in uso. La ragione di questo comportamento risiede nel fatto che essa è volta a impedire l’alterazione del registro e quindi garantirne la veridicità.
Pertanto, le stesse modalità che fino ad oggi le organizzazioni di volontariato hanno adottato per la tenuta del registro dei volontari, dovranno essere adottate da tutti gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari per lo svolgimento della loro attività.
Circa l’indicazione dei dati da indicare nel registro, è da ritenersi che i dati in esso contenuti dovranno almeno essere:
- cognome, nome, luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- indirizzo di residenza e domicilio nonché riferimenti per i contatti quali telefono, mail, o altri indirizzi equivalenti;
- data di inizio attività e, al verificarsi, data di fine attività.