Cessazione del rapporto di lavoro e applicazione del regime forfetario
Quesito
Il contribuente istante rappresenta di aver rassegnato le dimissioni volontarie da ... in data ... 2020, con presa d'atto del ... datata ... 2020, e di aver proseguito il rapporto di lavoro sino al ... 2021 (periodo di preavviso). L'istante - il quale presume di aver percepito nell'anno di imposta 2020 un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro - intende richiedere l'attribuzione della partita IVA per esercitare un'attività di lavoro autonomo con codice ATECO ... e chiede chiarimenti in merito all'ambito applicativo della causa ostativa all'accesso al regime forfetario prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge n. 190 del 2014, in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro. In particolare l'istante, considerando che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato, chiede di sapere se può accedere al regime forfetario nel 2021.
Risposta n. 368/2021
L'amministrazione finanziaria ha dato parere negativo alla soluzione prospettata dal contribuente ossia alla possibilità che possa già fruire del regime forfetario già nel 2021, questo perchè la cessazione del servizio coincide con il termine di preavviso (non vale la lettera di dimissione); nel caso in esame il preavviso è terminato nel 2021.
La Circolare 10/E/2016 aveva specificato che "ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario".
Ne consegue, che previo il rispetto di tutte le altre clausole per l'accesso al regime agevolato, il contribuente non potrà aderire in prima istanza nel 2021 al regime forfetario, ma potrà applicare lo stesso solamente a partire dal 2022.