Decreto Sostegni-bis, misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123/2021 è stato pubblicato il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “Sostegni-bis”, contenente misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. Il provvedimento – in vigore dal 26 maggio 2021 - introduce tra l’altro, misure urgenti per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione
A chiusura del Titoto VI del decreto n. 73/2021, relativo a Giovani, Scuola e Ricerca, è contenuto l’art. 64, rubricato “Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile”.
Nello specifico, con i commi 6-11 viene introdotta una nuova agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, nei termini che seguono.
Consistenza dell’agevolazione
L’agevolazione consiste nell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo, nonché nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Il beneficio è limitato agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis), e il 30 giugno 2022.
L’agevolazione riguarda sia gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà sia gli atti traslativi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, restando escluso l’atto di costituzione del diritto di superficie.
Dal punto di vista oggettivo, per usufruire dell’agevolazione in discorso, l’acquisto deve concernere “prime case” di abitazione, escluse quelle catastalmente classificate A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) o A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), come definite dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico di registro (D.P.R. n. 131/1986).
Il comma 6 dell’art. 64 nulla dispone riguardo alle pertinenze, circostanza che dovrà essere chiarita per evitare dubbi interpretativi.
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio si applica limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino entrambe queste condizioni:
- che non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;
- che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)(ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013) non superiore a 40.000 euro annui.
In una situazione di trasferimento ordinario (v. art. 1 Tariffa, Parte prima, annessa al TUR), l’atto di acquisto della “prima casa”, ove ricorrano le condizioni di cui alla Nota II-bis), sconta l’imposta di registro del 2% con il minimo di 1.000 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro cadauna, mentre è esente dall’imposta di bollo e dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
Per effetto delle nuove disposizioni, invece, nel caso in cui l’atto di acquisto immobiliare sia soggetto a imposta di registro, in presenza di tutte le condizioni agevolative non saranno dovute né l’imposta di registro, né le imposte ipotecaria e catastale (resta dovuta, nel silenzio della norma, l’imposta di bollo e i tributi speciali catastali).
Inoltre, ai sensi del comma 7 dell’art. 64 del D.L. n. 73/2021, per gli atti di cui trattasi, relativi a cessioni soggette all'IVA, è attribuito agli acquirenti di età inferiore a 36 anni un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, credito che può essere utilizzato:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
- in compensazione in F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997.
Infine, ove non sussistono le condizioni e i requisiti per beneficiare delle agevolazioni recate dall’art. 64, commi 6, 7, 8 e 9, del Decreto Sostegni-bis o di decadenza da dette agevolazioni, si provvede al recupero delle imposte dovute ordinariamente, con relative sanzioni e interessi, ai sensi della Nota II bis all'art. 1, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR e dell’art. 20 D.P.R. n. 601/1973.