Nuove proroghe per la sospensione delle attività di riscossione
L’art. 9 del Decreto Legge n. 73 del 25.5.2021 anche conosciuto come “Sostegni bis” interviene, in materia di riscossione, con una serie di disposizioni a favore dei contribuenti e rinvia i termini per l’entrata in vigore della Plastic tax ed il termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017. Le novità maggiori riguardano la sospensione, ulteriore, dei termini per il pagamento dei carichi tributari, derivanti da cartelle di pagamento, da accertamenti esecutivi o da piani di rateazione.
L’articolo 9 del Decreto Sostegni bis prevede, al primo comma, che fino al 30 giugno restano sospesi tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Il primo rilevante intervento riguarda pertanto la proroga (ulteriore) della sospensione dei versamenti in scadenza a partire dall’8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio per i contribuenti persone fisiche residenti nei Comuni indicati come “zone rosse” dal dpcm del 1° marzo 2020). L’art. 68 del decreto “Cura Italia”, nella sua prima versione, aveva infatti disposto che tutti i pagamenti dovuti dai contribuenti, compresi nel periodo tra l’8 marzo (ovvero 21 febbraio) e il 31 maggio 2020, fossero posticipati al mese successivo rispetto alla conclusione della sospensione, con pagamento in unica soluzione. Su questa norma sono intervenuti, da allora, una serie di ulteriori modifiche, vista la continua situazione di emergenza, che ne hanno, via via, posticipato ulteriormente il termine ultimo. Prima con il DL n. 34/2020, che ha prorogato la sospensione al 31 agosto; poi, con il DL n. 104/2020, che ha portato il termine al 15 ottobre; con il DL n. 129/2020, il termine è stato poi spostato al 31 dicembre; salvo poi una ulteriore moratoria al 31 gennaio 2021, con il DL n. 3/2021; con il DL n. 7/2021, la sospensione è stata posticipata al 28 febbraio. E infine, proprio con il decreto “Sostegni”, il periodo di moratoria era stato posticipato al 30 aprile 2021. Oggi, con l’intervento dell’art. 9 del Decreto Sostegni bis si arriva al 30 giugno 2021.
Questo vuol dire che tutti i versamenti, rientranti nel perimetro della norma, saranno dovuti, in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021, vale a dire “entro il mese successivo al termine del periodo d’imposta”.
Quanto all’ambito applicativo, la proroga riguarda tutti i pagamenti derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento, di avvisi di accertamento esecutivi (il cui importo, in ogni caso, sia già stato affidato all’Agente della riscossione, Circ. n. 5/E del 2020), accertamento locali, avvisi di addebito dell’INPS, ingiunzioni fiscali e accertamenti doganali. Sono da ritenersi sospese anche le rate da dilazione di pagamento (art. 19 del DPR n. 602/1973), la cui scadenza è ricompresa nel medesimo periodo temporale (8 marzo 2020, 28 febbraio 2022).
Ai sensi del comma 2 dell’art. 9 tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente emessi dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione fra il primo maggio e l’entrata in vigore del Decreto restano, comunque, validi, anche se sospesi, (nel senso che i loro effetti, come quelli di tutti gli atti, sono sospesi fino al 30 giugno). Quindi, il lasso temporale rimasto scoperto rende, comunque, efficaci i provvedimenti fiscali adottati in questo periodo.
Non cambia nulla invece per le rate di rottamazione ter. Relativamente alla rottamazione dei ruoli, il decreto “Cura Italia” aveva inoltre stabilito che tutte le rate, derivanti dai piani previsti dalla c.d. “Rottamazione-ter” (D.L. n. 119/2018) e da “Saldo e stralcio” (art. 1, commi 190-193 della L. n. 145/2018), scadute nel corso del 2020 e non ottemperate, non determinassero l’inefficacia del piano, qualora il contribuente avesse comunque provveduto al pagamento integrale delle somme entro il 1° marzo 2021.
Di contro, il decreto “Sostegni” aveva previsto che i versamenti scaduti nel corso del 2020, potranno essere effettuati, senza incorrere in alcuna sanzione di decadenza, entro il 31 luglio 2021; mentre, in relazione alle rate in scadenza il 28 febbraio 2021, il 31 marzo 2021, il 31 maggio 2021 e il 31 luglio 2021, i versamenti potranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021. Pagamento, quest’ultimo, che andrà a cumularsi con la rata (l’ultima dell’anno), prevista lo stesso mese di novembre 2021. Restano pertanto in vigore i nuovi termini introdotti dal Decreto Sostegni.
Infine il nuovo Decreto appena approvato dispone altre due proroghe rilevanti. Si tratta della proroga al 30 giugno del periodo di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni, previsto dall’articolo 152 del decreto legge n.34/2020 e della sospensione delle verifiche da parte delle pubbliche amministrazione e delle società a prevalente partecipazione pubblica della regolarità delle posizioni dei creditori per il pagamento di importi superiori a 5.000 euro (art. 48-bis d.p.r. 602/73).
Infine con il comma 3 dell’art. 9 del Decreto Sostegni bis viene prorogata l’entrata in vigore della Plastic tax al 1 gennaio 2022 (precedentemente doveva entrare in vigore il 1 luglio 2021) e con il comma 4 del medesimo articolo è stato ulteriormente prorogato il termine per la contestazione delle sanzioni relative alla omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 che pasa dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.