Elevata a 2 milioni di euro la soglia dei crediti fiscali compensabili
L'art. 22 del Dl 73/2021 (Sostegni bis) ha previsto che "per l’anno 2021, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro".
L'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che " il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare".
Il suddetto limite di 700.000 euro era già stato elevato per il 2020 fino ad un milione di euro; il decreto sostegni bis raddoppia tale limite portandolo per il solo anno 2021 a 2 milioni di euro.
Rimangono valide le regole in materia di compensazione quale quella della possibilità di utilizzare i crediti solamente dopo la presentazione del modello dichiarativo a cui si riferiscono e la necessità di apporre sul modello dichiarativo il visto di conformità.
Per tale motivo si ritiene che il limite di 2 milioni di euro segua il principio di cassa (sommatoria crediti compensati nel 2021 ma relativi ad anni per la quale il dichiarativo è già stato presentato - vedi 2019). Su questa linea è anche la risposta 336/2021 fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una società (Nel corso del 2021 la Società potrà continuare a compensare i crediti emergenti dal modello dichiarativo 2020 relativo al periodo d'imposta 2019 (inserendo di fatto nel Modello F24 l'anno 2019) non ancora compensati nel 2020 per raggiunto limite (1 milione di euro). Tali crediti (utilizzati nel 2021 ma relativi all'anno d'imposta 2019) rientrano nel calcolo del limite di compensazione di 700.000 euro - ora innalzato a 2.000.000 di euro - valido per il 2021 (Attenzione! Tale limite comprende la sommatoria di tutti i crediti fiscali, non il singolo tributo). Sarà possibile compensare crediti con l'indicazione dell'anno fiscale 2020 solamente dopo la presentazione del relativo modello dichiarativo nel quale li stessi saranno "rigenerati" e sottoposti nuovamente a visto di conformità).
Infine, si ricorda che nel plafond ex art. 34 non rientrano i crediti d'imposta maturati per effetto di agevolazioni fiscali per i quali rimane fermo il limite di compensazione pari a 250.000 euro (art. 1, comma 53, legge di stabilità 2006).