Marchi storici e Patent box, con perdite legate alla gestione dei marchi
Con la risposta alla domanda di interpello n. 374 del 25 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime patent box con specifico riferimento alle perdite connesse alla gestione dei marchi, precisando che se lo sfruttamento economico del bene immateriale genera perdite, l’impresa rinvia gli effetti positivi dell'opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito.
Il quesito posto alle Entrate da una società è teso a comprendere se il meccanismo di recapture delle perdite pregresse può applicarsi anche ai marchi, nel caso di specie ai marchi storici.
La società istante, infatti, rappresenta di aver sottoscritto con le Entrate un accordo preventivo per la definizione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico in caso di utilizzo diretto di beni immateriali ai fini della disciplina "Patent Box" avente ad oggetto il marchio storico aziendale, nelle sue diverse declinazioni (marchi denominativi, figurativi e misti).
In relazione al calcolo del reddito agevolabile, l'istante ricorda la circolare n. 11/E del 7 aprile 2016 con cui le Entrate precisano che, al fine di cancellare il disallineamento fra il momento in cui la società sostiene i costi di ricerca e sviluppo dell'IP, e quindi genera perdite (tendenzialmente i primi anni), e quello in cui l'IP giunto a perfezionamento, produce ricavi (con una sostanziale riduzione dei costi sostenuti per realizzarlo), la perdita del singolo IP dovrà essere memorizzata, con il sistema di tracciatura a far data dall'anno 2015, anche se l'impresa non ha optato per il regime agevolato.
L’Amministrazione finanziaria precisa quindi che, con riferimento ai marchi storici, nel caso in cui lo sfruttamento economico del bene produce perdite, l’impresa deve rinviare gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi successivi in cui lo stesso bene immateriale renderà ricavi.
Le Entrate forniscono un’ulteriore precisazione con riferimento ai costi sostenuti in ricerca e sviluppo, evidenziando che tali costi “risultano inclusi, in linea di principio, tra i menzionati costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento degli IP”.
Nel rispondere al quesito, l’Agenzia rievoca le norme sul patent box e i provvedimenti emanati dalla stessa amministrazione, menzionando in primis l'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "legge di stabilità 2015"), e successive modificazioni (articolo 56 del d.l. n. 50 del 2017 e articolo 4 del d.l. n. 34 del 2019), che ha istituito il regime di tassazione agevolata (c.d. "Patent Box") per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo; successivamente ricorda i decreti emanati di concerto dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (Decreto 30 luglio 2015 e Decreto 28 novembre 2017) e i Provvedimenti emanati dal Direttore dell'Agenzia (Provvedimento 10 novembre 2015; Provvedimento 1° dicembre 2015; Provvedimento 23 marzo 2016; Provvedimento 6 maggio 2016; Provvedimento 27 giugno 2016 e Provvedimento 30luglio 2019).
Infine, passa ai chiarimenti forniti in merito al regime patent box dai numerosi documenti di prassi e, quindi menziona:
- la circolare n. 36/E del 1° dicembre 2015, n. 11/E del 7 aprile 2016;
- le circolari n. 8/E dell'8 aprile 201, paragrafo 8, e n. 28/E del 29 ottobre 2020;
- la circolare n. 36/E del 2015;
- la circolare n. 11/E del 2016;
- le risoluzioni n. 81/E del 27 settembre 2016, n. 28/E del 9 marzo 2017 e n. 81/E del 9 settembre 2019.
Con specifico riferimento ai beni agevolabili, l’Amministrazione rammenta che originariamente la misura comprendeva anche i marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, registrati o in corso di registrazione, beni che sono stati successivamente esclusi dall'agevolazione dall’art. 56 del D.L. n. 50/2017, sebbene a coloro che hanno esercitato l'opzione per i primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 e 2016) sia stato concesso di continuare sa fruire dell’opzione patent box per i marchi fino alla scadenza del quinquennio ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021.
Ai fini del calcolo del contributo economico, viene poi rimarcato quanto già chiarito con la circolare n.36/E del 2015, ossia che « (...) nel caso in cui, una volta esercitata l'opzione per l'anno d'imposta 2015, l'impresa verifichi che lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, l'impresa in regime Patent Box rinvierà gli effetti positivi dell'opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito. Si chiarisce, inoltre, che nel caso in cui le modalità di determinazione dell'agevolazione portino ad un risultato negativo (perdita), derivante dell'eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d'impresa di periodo di periodo. I componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immateriale concorrono, infatti, in modo ordinario alla determinazione del reddito d'impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazione in diminuzione per fruire dell'agevolazione. Si ritiene infine che le perdite generate in vigenza del regime del Patent Box dovranno essere recuperate, attraverso un meccanismo di "recapture" nell'ambito del medesimo regime di Patent Box, nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi. Tali perdite saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari all'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento. Ne consegue che, in tali casi, la concreta fruizione della tassazione agevolata, sotto forma di variazione in diminuzione, avrà luogo nel momento in cui il bene immateriale genererà redditi depurati da eventuali perdite pregresse prodotte in vigenza del regime del Patent box».
Conclude l’Amministrazione istruendo la società istante su come gestire la perdita generata dal marchio storico in relazione al regime patent box, precisando che la stessa impresa, nel caso in cui lo sfruttamento del segno abbia prodotto perdite, può rinviare gli effetti positivi dell’agevolazione agli esercizi in cui il bene genera reddito.