Fisco

Smart working, deducibilità del costo alla connessione internet


Con la Risposta a interpello 24 maggio 2021, n. 371, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in merito ai profili fiscali connessi al rimborso spese riconosciuto ai lavoratori che rendono la loro prestazione in modalità di lavoro agile (smart working).

L’interpello

Nel caso di specie, una STP, per consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto ai sensi della legge n. 81/2017, è intenzionata a dare avvio ad un programma sperimentale di lavoro agile (smart working), intendendo rimborsare a ciascun lavoratore dipendente il costo della connessione internet con dispositivo mobile (c.d. chiavetta internet) o dell’abbonamento al servizio dati domestico.

La società ha chiesto pertanto la rilevanza di tale rimborso (a) ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e (b) il regime di deducibilità dello stesso ai fini del reddito d’impresa.

La normativa

Si premette che i redditi di lavoro dipendente ex art. 49 del TUIR, sono disciplinati, ai sensi del successivo art. 51, comma 1, dal principio di onnicomprensività, in applicazione del quale tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile per il dipendente.

In generale, quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, fatto salvo quanto previsto, per le trasferte e i trasferimenti, dall’art. 51, commi 5 e seguenti, del TUIR.

Soluzione delle Entrate

Nella Risposta all’interpello, l’Agenzia Entrate osserva che il rimborso da parte del datore di lavoro non è relativo al solo costo riferibile all’esclusivo interesse del datore di lavoro, dal momento che l’istante rimborserebbe tutte le spese sostenute dal lavoratore per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet, e che la relazione tra l’utilizzo della connessione internet e l’interesse del datore di lavoro è dubbia, in quanto il datore di lavoro è estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore.

Inoltre, dalla descrizione della fattispecie non emerge l’importo del costo che verrebbe rimborsato dal datore di lavoro, consentendo al dipendente un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili sul mercato.

Sulla base di ciò, l’Agenzia ritiene che nella fattispecie il costo relativo al traffico dati che la società istante intende rimborsare al dipendente, non essendo supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, rilevi fiscalmente nei confronti dei dipendenti ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR.

Con riferimento ai profili IRES, invece, poiché si è in presenza di un rimborso spese accordato al dipendente in smart working per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet, che rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, l’Agenzia, in linea generale, ritiene che i predetti rimborsi siano deducibili, ai sensi dell’art. 95, comma 1, del TUIR (secondo cui le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori), in quanto assimilabili alle “Spese per prestazioni di lavoro”.

Infatti, in caso di rimborso spese accordato al dipendente in smart working per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet (attraverso un device mobile oppure un impianto fisso domiciliare), il rimborso spese risulta sostenuto per soddisfare un'esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell'attività in lavoro agile, che concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze del lavoratore.