Accordo di sviluppo fra Mise, Invitalia e ReiThera S.r.l, il parere della Corte dei Conti
Con la delibera del 20 maggio la Corte dei Conti ha reso note le motivazioni alla base della ricusazione del visto con cui è stato approvato l’accordo stipulato in data 17 febbraio 2021 dal Ministero dello Sviluppo economico, dall’ Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’ impresa S.p.A. (Invitalia) con la società ReiThera S.r.l. finalizzato allo sviluppo e successiva validazione clinica di un vaccino atto a prevenire la patologia derivante da Covid-19.
Attraverso tale accordo la società ReiThera proponeva istanza per chiedere un investimento per un ampliamento dello stabilimento produttivo sito in Castel Romano (RM) e un altro atto a realizzare un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale destinato a completare la sperimentazione clinica (fasi 2 e 3) del vaccino anti Covid-19 per un totale di investimenti pari a 68.260.000 milioni di euro.
La sezione della Corte dei Conti, prendendo come punto di riferimento il DM 9 dicembre 2014 e in particolare l’art.15 comma 1 ha ritenuto il progetto di investimento inammissibile in quanto le spese richieste risultano essere per finalità generali (ampliamento e ricerca, anche per conto terzi e ancora per rafforzare la consistenza patrimoniale dell’impresa) e non invece, come prescritto dalla norma sopracitata, “nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni” .
La Corte ha inoltre specificato, basandosi sulla stessa “Relazione di coerenza” stilata da Invitalia, che l’acquisto della sede operativa sita a Castel Romano non concernerebbe la singola “unità produttiva” , rappresentata dal realizzando impianto di infialamento e confezionamento, come sostenuto dall’Amministrazione, ma riguarderebbe l’intera sede dove la Società svolge il complesso delle sue attività che “nel 2019 ha riguardato essenzialmente attività di ricerca e sviluppo per conto della società controllante Keires A.G.”. Tale investimento pertanto, per un importo di 7.734.126,68 milioni di euro non consentirebbe, precisa la Corte, di raggiungere la soglia minima di 10 milioni di euro prescritta all’art 5 comma 3 del citato DM 9-12-2014, per la validità dell’investimento produttivo; tale assenza non ha quindi consentito di ammettere al visto di legittimità l’atto esaminato.