Fisco

IVA “parzialmente” indetraibile nella spesa ammissibile al Superbonus


Non si ferma l’evoluzione normativa in materia di Superbonus: la norma che lo istituisce, ovvero l’articolo 119 DL 34/2020, è già stata oggetto di diverse modifiche, nonostante sia in vigore da meno di un anno.

Quanto alla prassi, poi, non si contano più le Risposte ad interpello fornite in questi mesi dall’Agenzia delle Entrate, in aggiunta alle circolari e risoluzioni, a riprova delle incertezze degli operatori nell’applicazione pratica dell’agevolazione. Agevolazione davvero molto consistente e vantaggiosa, ma con un quadro molto complesso di regole e pertanto spesso di non semplice attuazione.

Ora, il DL 22.3.2021, n. 41, cosiddetto “Decreto Sostegni”, con l’articolo 6-bis, aggiunto in sede di conversione e rubricato “Calcolo dell’IVA ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica”, inserisce il comma 9-ter all’interno dell’articolo 119 del DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”).

Ai sensi di tale nuovo comma 9-ter, l’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del DPR 633/1972, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. Il superbonus del 110% potrà dunque essere determinato considerando anche la quota di spesa corrispondente all’IVA indetraibile.

Tale previsione non riguarda le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni: costoro infatti, in quanto privati, non possono mai esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva, con la conseguenza che l’Iva concorre sempre a formare la spesa complessiva sostenuta, base di calcolo delle detrazioni. Nulla cambia dunque per effetto della nuova norma in commento.

La precisazione riguarda invece i soggetti diversi dai privati, quando ammessi al beneficio del Superbonus. Si tratta, ad esempio, degli Istituti autonomi case popolari (IACP), delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, delle Onlus, ODV e APS, delle associazioni sportive dilettantistiche che possono fruire della detrazione esclusivamente per gli immobili utilizzati quali spogliatoi.

Ebbene sia l’Iva totalmente indetraibile (già ammessa al Superbonus in base ai chiarimenti forniti con la circolare 30/E/2020 dell’Agenzia Entrate), sia l’Iva solo parzialmente indetraibile (in base al nuovo comma 9-ter dell’articolo 119 DL Rilancio) si sommeranno all’imponibile ai fini del computo della spesa sulla quale calcolare la detrazione del 110%.

Al contrario, qualora l’Iva sia detraibile, essa non rientra tra le spese ammesse al Superbonus, così come già ai fini delle altre detrazioni per spese per interventi sugli immobili (ecobonus, sismabonus, etc), essendo una quota di spesa che non rimane a carico del contribuente.