Certificazioni linguistiche, requisiti e chiarimenti per l'esenzione IVA
L’esenzione da IVA per le prestazioni educative e didattiche presuppone che l’ente scolastico sia riconosciuto da una Pubblica amministrazione, per cui sono imponibili i servizi resi da enti aventi sede in Gran Bretagna, finalizzati al rilascio della certificazione delle competenze in lingua inglese.
Gli istituti scolastici che hanno optato per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti possono annotare nel solo libro giornale i corrispettivi riscossi per la frequenza dei corsi dagli stessi erogati, rilasciando una “quietanza di pagamento”.
E' quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nelle consulenze giuridiche n. 6 e 7 del 18 maggio 2021.
La consulenza giuridica n. 6 è riferita ai servizi resi dagli enti certificatori con sede in Gran Bretagna per l’acquisto dei servizi (test) tesi alla certificazione delle competenze in lingua inglese, che dal punto di vista territoriale si considerano effettuati in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione da IVA, di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni educative e didattiche devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche amministrazioni.
Nel caso di specie, oggetto del quesito non sono le prestazioni rese ai propri discenti da soggetti in possesso del predetto requisito soggettivo, ma le prestazioni dagli stessi ricevute da altri soggetti, stabiliti nel Regno Unito, per i quali tale requisito non appare configurabile. L’esenzione, infatti, riflette unicamente le prestazioni rese da scuole, istituti o altri organismi con gli specifici requisiti soggettivi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi.
Ne consegue, secondo l’Agenzia, che le prestazioni ricevute dagli enti certificatori inglesi non possono considerarsi esenti da IVA, ma seguono il regime ordinario di imponibilità.
L’ente/scuola, trattandosi di operazione effettuata da un soggetto passivo residente fuori dall’Unione europea, è tenuto ad applicare l’imposta con il sistema dell’autofatturazione, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
Trattandosi di prestazione resa da un soggetto non residente, l’ente/scuola ha la facoltà di avvalersi o meno del Sistema di Interscambio (SDI) per l’emissione dell’autofattura. Laddove decida di emettere un’autofattura cartacea o elettronica extra-SDI, l’ente/scuola è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro.
La consulenza giuridica n. 7 è, invece, relativa al caso in cui l’ente gestore del corso rientri tra quelli che possono beneficiare del regime di esenzione, facendo espressa richiesta di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972.
In questa ipotesi, il medesimo può annotare i corrispettivi incassati nel libro giornale (non avendo l’obbligo di tenere il registro IVA vendite) e rilasciare una “quietanza di pagamento” quale giustificativo del corrispettivo pagato, sulla quale va apposta la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.
Restano, inoltre, immutati gli adempimenti consistenti nell’obbligo di rilasciare la fattura elettronica, se richiesta dal cliente prima del pagamento del corrispettivo, registrare gli acquisti e osservare gli ordinari obblighi IVA per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le prestazioni didattiche, laddove ricorra l’obbligo di certificazione, devono essere documentate solo con fattura – elettronica tramite SDI – non essendo riconducibili tra le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, per le quali è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. n. 127/2015.