Gruppo IVA, divieto di compensazione orizzontale per il rappresentante
Il divieto di compensazione “orizzontale”, previsto dalla disciplina del Gruppo IVA, opera con riguardo a tutti i partecipanti al Gruppo, incluso il rappresentante. Infatti, la struttura del Gruppo IVA, quale autonomo soggetto passivo, che risponde a finalità antiabuso, oltre che semplificatorie, a differenza di ciò che accade nella procedura di liquidazione IVA di gruppo, impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al Gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di rappresentante.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 355 del 19 maggio 2021, relativa al caso prospettato dall’istante, in qualità di rappresentante del Gruppo IVA costituito, a partire dal 1° gennaio 2020, ai sensi degli artt. 70-bis e ss. del D.P.R. n. 633/1972.
Tenuto conto che l’art. 4, comma 3, del D.M. 6 aprile 2018 esclude la compensazione orizzontale con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo, l’istante ha inteso sapere se possa compensare i propri crediti d’imposta con il debito riveniente dal Gruppo IVA.
Nell’analizzare la questione, l’Agenzia ha osservato che, nella diversa ipotesi della liquidazione dell’IVA di gruppo, disciplinata dall’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, la circostanza che il risultato annuale (a debito o a credito) della liquidazione di gruppo possa essere compensato orizzontalmente con i crediti o i debiti della controllante deriva dall’autonomia soggettiva dei partecipanti alla procedura medesima e dalla circostanza che la controllante avoca a sé il risultato annuale della procedura, di cui risponde anche in termini di garanzie.
La deroga al divieto di compensazione orizzontale non opera, invece, nel regime del Gruppo IVA, in quanto incompatibile sia con la struttura del Gruppo stesso che con le finalità ad esso sottese.
La struttura del Gruppo IVA, infatti, quale autonomo soggetto passivo, che risponde a finalità antiabuso, oltre che semplificatorie, a differenza di ciò che accade nella procedura di liquidazione IVA di gruppo, impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al Gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di rappresentante. Ciò in quanto tale soggetto, che viene individuato “ope legis” in base ai criteri enucleati dall’art. 70-septies, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, ai fini dell'attribuzione degli adempimenti da assolvere che gravano in capo al Gruppo IVA, è pur sempre un partecipante al Gruppo che resta un soggetto passivo autonomo e distinto.
Del resto, osserva ancora l’Agenzia, la differenza sostanziale tra la società controllante nell’ambito della procedura IVA di gruppo ed il rappresentante nel Gruppo IVA si evince anche dal ruolo sostanziale della prima, il cui venir meno fa cessare la procedura, rispetto al secondo che – ai sensi dell’art. 70-septies, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 – può cessare ed essere sostituito “senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti”, tant’è che può subentrare “quale rappresentante di Gruppo un altro soggetto partecipante al Gruppo IVA”.