Rimborso IVA al soggetto non residente anche se identificato in Italia
Deve intendersi definitivamente superata la posizione dell’Agenzia delle Entrate che esclude il rimborso dell’IVA mediante la procedura del “portale elettronico” se il soggetto richiedente, non residente in Italia, risulta ivi identificato mediante la nomina di un rappresentante fiscale, a condizione che – nel periodo di rimborso – le operazioni attive effettuate nel territorio dello Stato non siano soggette ad imposta in capo al rappresentante fiscale.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 359 del 20 maggio 2021, relativa all’interpello presentato da una società belga che, dal lato passivo, riceve fatture con IVA addebitata in via di rivalsa dai produttori italiani per le cessioni di beni consegnati nel territorio italiano e, dal lato attivo, concede i predetti beni in noleggio ad una società italiana, che a sua volta li sub-noleggia ai propri clienti, anch’essi italiani.
Le operazioni passive e attive, così come descritte, generano in capo all’istante una posizione costante di credito IVA, in quanto le operazioni attive dalla medesima poste in essere sono soggette a reverse charge in capo alla società italiana.
Nell’anno in corso, la società belga ha aperto una posizione IVA in Italia attraverso la nomina di un rappresentante fiscale, da utilizzare per l’acquisto intracomunitario di beni relativi ad una nuova ed ulteriore attività.
Nel presupposto che l’istante intende realizzare in Italia unicamente operazioni attive per le quali il debitore d’imposta è il committente o il cessionario residente, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se – pur avendo nominato un rappresentante fiscale – possa utilizzare il “portale elettronico” per ottenere, ex art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, il rimborso dell’IVA a credito relativa agli acquisti e alle importazioni di beni, intestati entrambi alla partita IVA estera.
In conformità all’orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema, sia al livello comunitario che nazionale (Corte di giustizia UE, 6 febbraio 2014, causa C-323/12 e Cass., 8 ottobre 2020, n. 21684), l’Agenzia ha precisato che la nomina del rappresentante fiscale non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso dell’IVA mediante la procedura del portale elettronico, purché ricorrano le condizioni previste dal citato art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, tra cui, per quanto qui di rilievo, l’effettuazione di operazioni attive per le quali il debitore dell’imposta è il destinatario dei servizi o beni.
Ai fini del rimborso, è tuttavia necessario che le fatture di acquisto siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente e che le stesse non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale.
Il diritto al rimborso anche quando il soggetto estero richiedente è identificato ai fini IVA in Italia supera l’indicazione contenuta nella risposta n. 40 delle FAQ del 12 luglio 2010, pubblicate sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate ed è in linea con la risposta n. 339 dell’11 settembre 2020, resa ad un soggetto non residente identificato direttamente in Italia, al quale è stata negata la possibilità di aderire alla procedura di rimborso prevista dall’art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, fondando tale preclusione “non sulla circostanza, evidenziata dall’istante, di essere identificato direttamente in Italia ai fini IVA, ma, piuttosto perché, presentando, come affermato, una dichiarazione con la partita IVA italiana, ha di fatto operato egli stesso la scelta circa la modalità «fisiologica» di erogazione del rimborso IVA (art. 38-bis del decreto citato)”.