Libri contabili tenuti in modalità informatica, assolvimento imposta di bollo
Il Dpr 642/72 stabilisce che l'imposta di bollo è dovuta nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine per i repertori, il libro giornale, il libro inventari e su ogni altro registro contabile oggetto di vidimazione e bollatura.
Qual'è la modalità di tenuta di tali libri secondo il codice civile?
L'art. 2215 prevede che "i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione", e l'art. 2216 prevede che il libro giornale debba indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.
Se tali registri sono tenuti con sistemi meccanografici e supportati da stampa cartacea le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sono, alternativamente, le seguenti:
- apposizione di una marca da euro 16 (32 euro ove non sia dovuta la tassa vidimazione libri) ogni 100 pagine;
- pagamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno telematico;
- pagamento mediante F23 utilizzando il codice tributo 458T.
Nel caso di stampa cartacea dei registri, l'apposizione dei bolli deve avvenire entro 3 mesi dalla termine ultimo fissato per l'invio delle dichiarazione annuali. Attenzione che il legislatore ha previsto che "a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza"(art. 7, comma 4ter, Dl 357/94).
Come fare se i libri ed i registri sono tenuti in modalità informatica, tenuto conto che il Dl 34/2019 (Decreto Crescita) ha esteso a tutti i libri e registri contabili tenuti in forma elettronica la deroga dell'obbligo di stampa?
L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n. 346/2021 ha chiarito che in caso di tenuta dei libri in modalità informatica il pagamento dell'imposta di bollo deve avvenire tramite F24 telematico utilizzando il codice tributo 2501 (imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari); il riferimento è all'art. 6 del Decreto Mef del 17 giugno 2014 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto).
Quando pagare?
il comma 2 dell'art. 6 del citato Decreto prevede che "il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio" e l'imposta di bollo (16 euro o 32 euro) è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse (non si contano, quindi le pagine come nel cartaceo ma le registrazioni).