Fisco
Trasferimento all'estero di un compendio aziendale, non si applica il regime Pex
Con il Principio di diritto 10/2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora un compendio aziendale, anche se costituito prevalentemente da partecipazioni (holding), trasferisca la propria sede fiscale all'estero non potrà applicare il regime Pex ex art. 87 del Tuir.
A far valere questo principio interviene sia la prassi che la norma, e più precisamente:
- la Circolare 6/E/2006 che aveva chiarito che "il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all'azienda intesa come unitario complesso di beni da cui origina una plusvalenza che non si può identificare con quella relativa alla cessione delle partecipazioni che ne fanno parte. Ne consegue che, così come concorrono alla determinazione dell'unica plusvalenza i beni merce (che, qualora fossero singolarmente ceduti, darebbero origine a ricavi), allo stesso modo anche l'eventuale plusvalenza relativa alle partecipazioni che si qualificano per l'esenzione ai sensi dell'articolo 87 del TUIR non può essere estrapolata, ma concorrerà a determinare la componente straordinaria di reddito riferibile all'intero complesso aziendale e sarà assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole previste dall'articolo 86 del TUIR";
- l'art. 166 del Tuir dopo le modifiche apportate dal D-Lgs. 142/2018 (data entrata in vigore 12.01.2019) che ha stabilito che, nel caso di trasferimento all'estero del complesso aziendale o di parte di esso, la plusvalenza dev'essere unitariamente determinata; il valore della plusvalenza è dato dal valore di mercato complessivo ed il costo fiscalmente riconosciuto "delle attività e passività non confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione".