Fisco

Strutture private non accreditate: esenti IVA le prestazioni di ricovero e cura


Le prestazioni di ricovero e cura rese da una struttura privata non accreditata nei confronti di un ente ospedaliero, in forza di un contratto stipulato ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 18/2020, sono esenti da IVA.

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 339 del 12 maggio 2021, in merito al trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle prestazioni di ricovero rese da strutture private non accreditate in favore di un ente ospedaliero.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 19), del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di ricovero e cura sono esenti da IVA nel solo caso in cui le stesse siano rese, oltre che da enti ospedalieri, da cliniche e case di cura in regime convenzionale.

L’art. 3 del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”), in via del tutto eccezionale, consente di stipulare convenzioni con strutture non accreditate; difatti, pur non prevedendo un accreditamento provvisorio, le strutture autorizzate vengono equiparate, in via temporanea e per fini emergenziali dipendenti dal COVID-19, a quelle accreditate, tant’è che le prestazioni di ricovero e cura sono remunerate come da Tariffario Regionale.

Ad avviso dell’ente ospedaliero istante, l’equiparazione tra strutture autorizzate e convenzionate, benché soltanto temporanea, induce a ritenere che il regime di esenzione sia applicabile anche nel caso di specie, dato che il legislatore, dopo l’inizio della crisi sanitaria in corso, è intervenuto riconoscendo l’esenzione, ai sensi dell’art. 124, comma 2, del D.L. n. 34/2020, in relazione alla cessione di beni destinati al contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Nell’esaminare la questione, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la circostanza che un organismo sia autorizzato ad effettuare prestazioni mediche e che le stesse vengano realizzate nel quadro delle convenzioni stipulate con organismi sanitari pubblici vale a dimostrare che l’organismo in esame sia da ritenere “debitamente riconosciuto” ai sensi dell’art. 132, par. 1, lett. b), della Direttiva n. 2006/112/CE, corrispondente al citato art. 10, comma 1, n. 19), del D.P.R. n. 633/1972. Infatti, l’esenzione in parola, nel caso di organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, riveste carattere oggettivo, applicandosi soltanto ai servizi prestati a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico, mentre gli altri servizi forniti da tali organismi vanno assoggettati ad imposta secondo il regime ordinario.

Nel caso di specie, inoltre, le prestazioni di ricovero sono remunerate in misura conforme al Tariffario Regionale, sicché risulta soddisfatta anche l’ulteriore condizione in base alla quale il regime di esenzione trova applicazione per le prestazioni rese nell’ambito di un regime di convenzione che intercorre tra la struttura erogatrice e le Regioni o gli altri organismi ammessi a stipularle, purché le stesse vengano effettuate a condizioni sociali e, come nella fattispecie, economiche analoghe a quelle rese dagli organismi sanitari pubblici.

In conclusione, le prestazioni di ricovero e cura rese da strutture private non accreditate in favore di un ente ospedaliero beneficiano dell’esenzione da IVA, ma solo finché non sarà cessato lo stato di emergenza previsto dalla legge, in quanto l’art. 3, comma 4, del D.L. n. 18/2020 stabilisce che “i contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020” (come prorogato, da ultimo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, fino al 31 luglio 2021).