Fisco

Termini di accertamento ridotti con fattura elettronica o documento commerciale


La riduzione dei termini di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi si applica ai soggetti passivi che, oltre a garantire la tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a 500,00 euro, documentano le operazioni effettuate mediante fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri.

È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 331 dell’11 maggio 2021, relativa al servizio di mensa aziendale fornito dall’istante facendosi carico della maggior parte del costo del servizio a fronte dell’addebito a ciascun dipendente di un importo forfetario per ogni pasto fruito, recuperato con trattenuta mensile in busta paga.

La riduzione di due anni dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dall’art. 3 del DLgs. n. 127/2015 può essere riconosciuta solo a coloro che:

  • documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, laddove la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura immediata o differita), in alternativa alla seconda;
  • garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore a 500 euro.

Restano fermi, tra gli altri, gli ulteriori requisiti fissati dal D.M. 4 agosto 2016, vale a dire:

  • la non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi;
  • la necessità di indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini;
  • l’esigenza che tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare complessivo superiore a 500 euro, comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione, siano eseguiti con mezzi di pagamento tracciabili di cui all’art. 3 del D.M. 4 agosto 2016.

Sotto quest’ultimo profilo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’impresa che fornisce ai propri dipendenti servizi di mensa aziendale trattenendo il corrispettivo in busta paga può fruire della riduzione dei termini se esegue il pagamento della retribuzione ai lavoratori e la corrispondente decurtazione con mezzi tracciabili (es. bonifico bancario).

Tale impresa, inoltre, può emettere fatture elettroniche via SdI in alternativa alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e, conseguentemente, beneficiare, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, della riduzione dei termini di decadenza. La fattura immediata, se emessa prima del completamento del servizio, anticipa il momento impositivo IVA e rende non necessario il documento commerciale, rimettendo all’accordo tra le parti le modalità ed i tempi di addebito della prestazione; laddove non anticipata al momento del completamento del servizio, la fattura segue il completamento dell’operazione, rendendo necessario che l’erogazione del servizio si accompagni all’emissione del documento commerciale.