Fisco

Trattamento fiscale dell’incentivo all'esodo e riscatto della posizione previdenziale


Con la Risposta a interpello 11 maggio 2021, n. 330, l’Agenzia delle Entrate fornisce  indicazioni sul corretto trattamento fiscale da applicare al riscatto esercitato da parte di iscritti a un fondo di previdenza complementare che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo.

Il quesito 

L’istante è un Fondo Pensione che espone di essere destinatario di richieste di riscatto della posizione individuale di previdenza complementare di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 252/2005, da parte di iscritti che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro stipulato, in deroga al divieto di licenziamento, ex  art. 14, comma 3, del D.L. n. 104/2020 (legge n. 126/2020). 

L'istante, dopo aver sottolineato come la posizione individuale degli iscritti interessati è formata da somme accantonate sia tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, sia a partire dal 1° gennaio 2007, chiede anche quale debba essere il trattamento fiscale applicabile nel caso in cui dovesse erogare un ulteriore riscatto per "cause diverse" in relazione alla quota residua di posizione individuale. 

La normativa

L'art. 14, comma 3, del D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto), derogando alla previsione dei commi 1 e 2 in merito al blocco dei licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo, stabilisce che fino alla vigenza del divieto possono essere siglati accordi collettivi aziendali di incentivo all'esodo, accessibili limitatamente ai lavoratori aderenti, ai quali viene riconosciuta eccezionalmente l'indennità NASPI.

La norma riconosce la facoltà di risolvere il contratto di lavoro, con accordo collettivo aziendale e previo consenso espresso del lavoratore:

  • fino al 30 giugno 2021 per la maggior parte dei datori di lavoro;
  • fino al 31 ottobre 2021 per le imprese beneficiarie dei trattamenti di assegno ordinario (FIS e fondi di solidarietà bilaterali) e di cassa integrazione in deroga. 

La nuova disciplina della previdenza complementare, introdotta dal D.Lgs. n. 252/2005 con efficacia dal 1° gennaio 2007, oltre a contenere una previsione analitica delle ipotesi di riscatto, ha modificato il trattamento fiscale applicabile agli importi riscattati.

In particolare, l’art. 14, comma 4, prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, riducibile fino al 9%, in funzione degli anni di iscrizione al fondo, in caso di:

  • riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
  • riscatto totale della posizione individuale, nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
  • riscatto totale della posizione individuale da parte degli eredi o dei diversi beneficiari designati dall’iscritto in caso di morte dell’aderente.

Nei casi di riscatto per motivi diversi, si applica la tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Soluzione dell’interpello 

L’Agenzia Entrate chiarisce che la fattispecie prospettata può essere ricondotta alle ipotesi di riscatto parziale contemplate dall'art. 14, comma 2, lett. b), D.Lgs. 252/2005, beneficiando di una tassazione più favorevole. Infatti, le somme erogate a titolo di riscatto della posizione previdenziale individuale nell'ipotesi in esame verranno tassate con le seguenti modalità:

  • montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006: tassazione separata con aliquota TFR (art. 20 TUIR, testo vigente fino al 31 dicembre 2006);
  • montanti maturati dal 1° gennaio 2007: tassazione agevolata a titolo d'imposta senza addizionali con ritenuta del 15% riducibile dello 0,3% annuo sino al 9% in ragione dell'anzianità di partecipazione al Fondo se superiore a 15 anni (art. 14, comma 4, D.Lgs. 252/2005).

Da ultimo, viene chiarito che, in caso di riscatto della quota residua di posizione individuale (il rimanente 50%), in mancanza di un'altra causa agevolabile (come invalidità, morte o inoccupazione per oltre 48 mesi) l'operazione sarà assoggettata al regime fiscale residuale dei riscatti esercitati "per cause diverse" e quindi:

  • montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006: tassazione ordinaria per scaglioni reddituali (art. 52, comma 1, lett. d-ter), TUIR, testo vigente fino al 2006, ancora in vigore per la fase transitoria prevista dalla norma del 2005);
  • montanti maturati dal 1° gennaio 2007: tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del 23% (art. 14, comma 5, D.Lgs. 252/2005).