Regime di tassazione dei partecipanti a fondi immobiliare italiani: i chiarimenti dell'Agenzia
La risoluzione n. 54/E del 18 luglio dell’Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni dubbi interpretativi sul regime di tassazione dei partecipanti a fondi immobiliari italiani: dal requisito per accedere al regime di esenzione, al trattamento delle plusvalenze realizzate da parte di investitori non istituzionali “qualificati”.
Verifica dei requisiti per l'individuazione degli investitori esteri
L’Agenzia precisa che rientrano tra gli investitori istituzionali:
- gli Stati
- gli Enti Pubblici esteri
costituiti nei territori purché inclusi nella white list, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio gli enti di previdenza complementare, obbligatoria, le imprese di assicurazione e gli intermediari bancari e finanziari (organismi assoggettati a forme di vigilanza prudenziale) sempre appartenenti alla white list.
Requisito della vigilanza
Il requisito della vigilanza sussiste nei casi un cui l’avvio dell’attività sia subordinato a un’autorizzazione preventiva e lo stesso esercizio sia sottoposto a periodici controlli obbligatori in base alla normativa dello stato estero di residenza dell’intermediario.
Nella particolare ipotesi di “veicolo societario” partecipato da investitori istituzionali, il partecipante deve acquisire una certificazione che attesti "il possesso" in misura superiore al 50%. Se poi l’investitore è un soggetto estero, sarà necessario anche produrre l’autocertificazione di costituzione in uno stato white list rilasciata dal veicolo stesso e, nel caso si tratti di soggetto per il quale è previsto il requisito della vigilanza prudenziale, anche l’attestazione di tale requisito, rilasciata dall’autorità competente estera.
Accesso al regime di esenzione dei proventi da partecipazione al fondo
Un altro punto chiarito dalla risoluzione riguarda l’accesso al regime di esenzione dei proventi derivanti dalla partecipazione al fondo, per gli investitori non residenti:
I veicoli partecipati esclusivamente da fondi pensioni e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, devono necessariamente risiedere in un Paese white list.
Nel caso di veicoli partecipati esclusivamente da Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato, invece, non è richiesta l’appartenenza a un paese white list.
Documentazione per la fruizione del regime di esenzione - Nel primo caso l’investitore dovrà produrre l’autocertificazione che il veicolo è partecipato interamente da investitori esteri e che sia residente in un paese white list, unitamente all’autocertificazione dei partecipanti che attesti la residenza e al documento comprovante il requisito della vigilanza prudenziale. Nel secondo caso, invece, sarà sufficiente un’autocertificazione che il veicolo sia partecipato interamente da Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Il trattamento delle plusvalenze
Il documento di prassi stabilisce che la cessione di una quota di partecipazione del fondo immobiliare da parte di investitori non istituzionali “qualificati” sia assimilata a quella di una partecipazione qualificata in società e che, di conseguenza, le plusvalenze siano soggette alle disposizioni ordinarie contenute nel TUIR (articolo 67, comma 1, lettera c)).
MEMO - La tassazione dei fondi immobiliari
- Redditi di capitale - Sui proventi distribuiti è applicata una ritenuta del 20% a titolo di imposta. I rimborsi anticipati di capitale effettuati nei confronti dei quotisti sono esenti da tassazione ma il prezzo di carico delle quote viene abbattuto dello stesso ammontare.
- Redditi di capitale - In caso di liquidazione viene effettuata una ritenuta del 20% sulla differenza, se positiva, tra valore di liquidazione e prezzo di carico. Se dalla liquidazione del fondo si ha invece unaperdita viene generato un reddito diverso (minusvalenza).
- Redditi diversi - La cessione delle quote sul mercato da invece sempre origine a redditi diversi: se la differenza tra prezzo di cessione e prezzo di carico è positiva si avrà una plusvalenza, se negativa una minusvalenza. La cessione delle quote sul mercato consente quindi (contrariamente alla liquidazione) di compensare minusvalenze preesistenti.