Riporto delle perdite fiscali pregresse: disapplicazione dei limiti in caso di scissione
L’Amministrazione finanziaria ha pubblicato la risposta ad un’istanza di interpello, n. 316 del 10 maggio 2021, con cui ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni, nell’ambito di un’operazione di scissione societaria, per disapplicare la normativa di cui all’articolo 172, comma 7 del TUIR concernente i limiti di riportabilità delle perdite pregresse all’operazione. In particolare, l’articolo 172, comma 7 del TUIR fa riferimento alle operazioni di fusione, ma il successivo articolo 173, comma 10, in tema di riporto delle perdite nella scissione, rinvia, se pur con qualche adattamento, a quanto sancito in merito alla fusione.
La ratio dei limiti imposti dall’articolo 172 del TUIR è di impedire il c.d. “commercio di bare fiscali”, mediante operazioni di fusione con società prive di capacità produttiva, realizzate al fine di compensare le perdite fiscali di una società con gli utili di un’altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano le cd. “condizioni di vitalità economica” previste dalla disposizione medesima.
In sostanza, il diritto al riporto delle perdite non sussiste se viene meno l’attività economica a cui tali perdite afferiscono.
In merito alla posizione della società beneficiaria della scissione, equiparata alla società risultante dalla fusione o all’incorporante, la Circolare n. 9/E del 9 marzo 2010 ha chiarito che il rischio di elusione legato alla “compensazione intersoggettiva” delle perdite sussiste solo nel caso in cui la beneficiaria medesima preesista alla scissione; in tale ipotesi, le limitazioni alla riportabilità delle perdite riguardano sia le perdite fiscali pregresse realizzate dalla stessa beneficiaria, sia quelle trasferite dalla scissa, in base al criterio di attribuzione proporzionale.
In definitiva, in caso di scissione societaria è possibile disapplicare le disposizioni sui limiti al riporto delle perdite pregresse, se la società scissa e la società beneficiaria non si qualificano come mere “scatole vuote”. Nel caso di specie, oggetto dell’istanza di interpello, il superamento dei limiti è stato ammesso in quanto le società coinvolte nell’operazione, pur non rispettando in misura piena il predetto “test di vitalità” richiesto dal combinato disposto degli artt. 172-173 del TUIR, sono risultate operative, sulla base di valide motivazioni, anche di natura extra-contabile.