Fisco

Deleghe all'intermediario, valide anche per servizi di fatturazione elettronica


Le modalità applicative dell’assistenza fiscale a distanza indicate dall’art. 78 comma 4-speties del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 possono essere utilizzate dall’intermediario anche in caso di conferimento o di rinnovo delle deleghe per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche e per gli altri servizi previsti nel provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018.

E’ questo quanto chiarito dalla Risoluzione n. 31/E dell’Agenzia delle Entrate dell’11 maggio 2021, con cui l’Amministrazione Finanziaria ha fornito risposta ad un quesito promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell’ambito del Tavolo istituito con il Protocollo d’intesa 2 maggio 2017 tra lo stesso Consiglio e l’Agenzia delle Entrate.

Il comma 4-septies dell’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, inserito in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, individuava l’ambito applicativo delle modalità di assistenza a distanza prevedendo che “i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle Entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale”.


Con tale disposizione, per il periodo emergenziale connesso all’epidemia da COVID-19, sono stati semplificati gli adempimenti da parte dei contribuenti che si avvalgono di intermediari fiscali. In dettaglio, la norma prevede che i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle Entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, possono trasmettere, per via telematica, ai predetti intermediari, la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, allegandovi copia del documento di identità.
In alternativa, è ammessa la presentazione, sempre per via telematica, di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato, la quale può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, come un video o un messaggio di posta elettronica corredato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario o attraverso sistemi di messaggistica istantanea.

Considerando che quanto disposto dalla norma può essere applicato in caso di presentazione di dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle Entrate per il tramite degli intermediari, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che la stessa possa ben applicarsi anche in caso di delega per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018 e quindi anche ad esempio per la consultazione delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA, per consultare i dati rilevanti ai fini IVA, per la registrazione dell’indirizzo telematico del contribuente, ecc.

Le deleghe o i mandati e la documentazione devono, in ogni caso, essere regolarizzati, secondo la modalità ordinaria di rilascio, non appena l'attuale situazione emergenziale sia cessata.