Agevolazioni

Sismabonus acquisti, il requisito dell'impresa di costruzione


Con la Risposta n. 318 del 10 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in senso favorevole sulla possibilità per gli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti, originariamente identificati con la categoria catastale A/1, di beneficiare del c.d. "Superbonus", purché al termine dei lavori le nuove unità immobiliari appartengano ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9.

La risposta verte sulla corretta applicazione dell'articolo 16, comma 1 - septies, del DL 4 giugno 2013, n.63 (c.d. "Sisma bonus" acquisti) e dell'articolo 119 del DL 19 maggio 2020, n.34 (c.d. "Superbonus"), nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione di due immobili, siti in zona sismica 3, originariamente censiti in categoria A/1: al termine dell’intervento, finalizzato alla riduzione di due classi del  rischio  sismico, risulteranno  immobili classificati in categoria A/2 o in ogni caso, in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9.

Ebbene, il comma 15-bis dell'articolo 119 del DL Rilancio esclude dall'agevolazione c.d. Superbonus le unità immobiliari «appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico». Tuttavia, tenendo conto della prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, secondo la quale sono ammesse alle agevolazioni anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile beneficiare del “Sismabonus acquisti” qualora, al termine dei lavori, le nuove unità immobiliari appartengano ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 e fermo restando, naturalmente, tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa sul Superbonus.

Riguarda il tema del “Sismabonus acquisti” anche la Risposta n. 320 del 10 maggio 2021, nella quale l’Agenzia delle Entrate afferma che se la società titolare del permesso autorizzativo non è qualificabile come impresa di costruzioni, gli acquirenti degli immobili oggetto degli interventi non possono fruire del Superbonus. 

Più in dettaglio, nel caso sottoposto ad interpello, non sussiste coincidenza fra il soggetto che ha provveduto a demolire i preesistenti immobili (società che non ha per oggetto l'attività di costruzione e/o ristrutturazione bensì la «fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni») e il proprietario dell'area oggetto di valorizzazione immobiliare (società che ha acquistato, dal soggetto precedente, l'area fabbricabile risultante dalle demolizioni).

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non è necessario che l'impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico bensì è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice. Tuttavia, è necessario che l'impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un'impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori. Pertanto, siccome nel caso in esame la società titolare del permesso autorizzativo non è qualificabile come impresa di costruzioni, gli acquirenti degli immobili oggetto degli interventi non potranno fruire della detrazione di cui al combinato disposto dell'articolo 16 comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 e dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.