Ritenute sui redditi di società di persone
Con la Risposta a interpello 10 maggio 2021, n. 317, l’Agenzia delle Entrate si è occupata di una fattispecie riguardante le ritenute operate sui redditi di società di persone tra i cui soci figura un'altra società di persone.
L’interpello
Nel caso di specie, una sas opera nel campo della produzione e posa in opera di serramenti, svolgendo tale attività prevalentemente nel campo dell’edilizia civile ed è quindi soggetta alla ritenuta d’acconto dell’8% che le banche e Poste Italiane Spa sono chiamate ad operare sull'accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni IRPEF a fronte di spese sostenute per interventi edilizi o di riqualificazione energetica (quali quelli previsti dall'art. 16-bis del TUIR o dall'art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296/2006), prevista dall’art. 25, comma 1, del D.L. n. 78/2010.
Tra i soci persone fisiche della sas figura anche una snc titolare di una quota di partecipazione del capitale sociale, in regime di contabilità semplificata.
In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, la società dovrà provvedere all'imputazione dei redditi prodotti nel corso dell’anno ai propri soci, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, nonché alla relativa attribuzione delle suddette ritenute, ai sensi dell'art. 22, comma 1, dello stesso TUIR.
In relazione alla prospettata imputazione delle ritenute subite verso i propri soci, l’istante chiede se le disposizioni di cui all’art. 22, comma 1, lett. c), del TUIR, siano di ostacolo all'attribuzione del debito delle stesse verso il socio s.n.c.
Ciò in quanto le società di persone non dispongono di una soggettività propria ai fini delle imposte sui redditi.
La mancanza di soggettività passiva del socio snc non permetterebbe il trasferimento verso la stessa della corrispondente quota di ritenute, la quale dovrebbe rimanere in capo all’istante, per cui in tale situazione non appare chiaro come questa dovrebbe procedere al recupero di tali ritenute.
Soluzione delle entrate
Nella risposta all’interpello l’Agenzia chiarisce che anche nei confronti della snc socia è applicabile l’art. 22, comma 1, ultimo periodo, del TUIR, in base al quale “le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”, anche se la snc non è un soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi e quindi non ha una “imposta dovuta” da cui scomputare le ritenute medesime.
La sas attribuisce quindi alla snc socia la quota di ritenute spettante in base alla sua quota di partecipazione agli utili, la quale le riattribuirà pro quota ai propri soci persone fisiche.
Questi ultimi, dopo aver utilizzato la quota di ritenute ricevute a scomputo dalla propria IRPEF, possono riattribuire l’eventuale residuo di ritenute alla snc di cui fanno parte, affinché possa utilizzarle in compensazione nel modello F24 con i propri debiti fiscali e contributivi (es. IVA, IRAP, contributi INPS), ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare n. 56 del 2009.
In quest’ultimo documento di prassi si è chiarito che i soci o associati alle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR possono acconsentire in maniera espressa a che le ritenute operate sui redditi delle società ed associazioni, che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalle società o associazioni medesime, sicché il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24, mediante l'uso di uno specifico codice tributo.