Fisco

Le principali novità del modello 730/2021


E' partita in questo periodo la “campagna 730”: il modello dichiarativo, riservato solo a taluni soggetti, che presenta, tra i vari vantaggi, quello di non dover effettuare i calcoli per la liquidazione dell'imposta, e nel contempo di permettere l'erogazione dell'eventuale rimborso spettante direttamente in busta paga (o di vedersi trattenere le eventuali imposte da versare, senza dover effettuare personalmente il o i versamenti dovuti tramite il modello di pagamento F24).

 

 

Le novità di quest'anno non sono particolarmente numerose ma di rilevante impatto; vediamo di seguito il contenuto di quelle più significative.

Tra le misure di nuova introduzione debuttano le detrazioni relative agli interventi sul patrimonio edilizio denominate “Superbonus” e “Bonus facciate”.

Il “Superbonus”, introdotto dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), successivamente convertito in legge, prevede l'introduzione di una detrazione del 110% per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, riferite agli interventi di riqualificazione energetica, rientranti nell'Ecobonus, di riqualificazione antisismica rientranti nel Sismabonus, (interventi principali, trainanti) o  per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (interventi trainati dai precedenti), di cui all'articolo 119 del D.L. 34/2020.

Il “Bonus facciate”, introdotto dalla Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per le spese documentate e sostenute nell'anno 2020 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. Lavori pubblici n. 1444/1968.

Con il Decreto Rilancio, sono stati introdotti nuovi crediti d'imposta, tra i quali si segnalano:

  • il Credito d'imposta per le vacanze, il cui funzionamento prevede che, qualora sia stato utilizzato nel corso del 2020, lo stesso sia già stato riconosciuto per l'80% del suo ammontare direttamente dalla struttura ricettiva come sconto sul corrispettivo, mentre il restante 20% come sconto irpef da rilevare in dichiarazione dei redditi;
  • il Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica  a favore dei soggetti che rottamano almeno due autovetture, nel limite massimo di 750 euro, per le spese sostenute dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 relativamente all'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

La Legge di bilancio 2020 ha inoltre rivisto le regole per beneficiare delle detrazioni spettanti per gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, ed in particolare:

  • è stata introdotta una rimodulazione della detraibilità, che viene ora riconosciuta in misura piena solo più per redditi sino a 120.000 euro, mentre decresce progressivamente sino ad annullarsi per redditi compresi tra 120.000 e 240.000 euro. Non rientrano in tale limitazione gli interessi per prestiti/mutui agrari e quelli per mutui ipotecari prima casa, nonché per le spese mediche;
  • viene richiesta la tracciabilità del pagamento delle spese sostenute (quindi con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi purché tracciabili e diversi dal contante), con le sole eccezioni dell’acquisto di farmaci (sia medicinali che dispositivi medici) e delle spese mediche sostenute presso le strutture ASL o con le stesse convenzionate.

Infine, si segnala, quale misura di nuova introduzione, la riduzione della pressione fiscale sul reddito di lavoro dipendente. In particolare, dal 1° luglio 2020, in sostituzione del bonus irpef, viene previsto un trattamento integrativo per i soggetti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, mentre, per coloro i quali presentano un reddito complessivo rientrante nella fascia 28.000 – 50.000 euro, viene prevista un'ulteriore detrazione decrescente in funzione dell'aumentare del reddito.