Fisco

Corrispettivi e diritti di licenza: le linee guida delle Dogane


La circolare n. 21/D del 30 novembre 2012 dell'Agenzia delle Dogane riepiloga la disciplina in materia di royalties, in risposta a quesiti e richieste di chiarimenti circa le vigenti disposizioni comunitarie concernenti la valutazione dei corrispettivi e dei diritti di licenza al fine del calcolo del valore in dogana delle merci in importazione.

Il contratto di licenza

Il termine proprietà intellettuale indica l'insieme dei principi giuridici che tutelano i beni immateriali, frutto dell'attività creativa/inventiva umana (opere artistiche e letterarie, invenzioni industriali e modelli di utilità, design, marchi), i quali stanno assumendo una rilevanza economica sempre maggiore.

Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del:

  1. diritto d'autore
  2. diritto dei brevetti
  3. diritto dei marchi

Una componente sempre più significativa del volume degli scambi internazionali di merci riguarda prodotti che sono, o contengono elementi, tutelati dalla proprietà intellettuale. Ne deriva conseguentemente che, per l'utilizzo legittimo di una merce coperta da uno dei diritti precedentemente anticipati, l'acquirente (o importatore) deve necessariamente stipulare con il titolare del diritto tutelato uno specifico accordo commerciale, di norma definito accordo di licenza (o licence agreement).


Nell'accordo di licenza, il titolare di uno o più diritti immateriali

  • brevetto
  • know how
  • marchio
  • diritto d'autore o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale (anche licensed properties o, semplicemente, properties)

concede in licenza il diritto di utilizzare e/o sfruttare la propria privativa sul bene immateriale ad un altro soggetto (licenziatario o licensee) che si impegna a pagare dei corrispettivi o diritti di licenza (nella dizione anglosassone, royalties).

 

Le disposizioni comunitarie in materia

In linea generale, la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate per l'importazione è disciplinata dagli articoli 28-36 del Codice Doganale Comunitario e dagli articoli 141-181 bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice doganale comunitario (e dagli Allegati da 23 a 29 DAC).

L'art. 32, par. 1, lett. c), stabilisce infatti che, per determinare il valore in dogana ai sensi del suddetto art. 29, si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi o diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare.


Fermo restando che le royalties devono essere versate dal compratore, qualora non siano già incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare, secondo quanto disposto dall'articolo 32 del CDC e dell'articolo 157, par. 2, delle DAC, i corrispettivi ed i diritti di licenza entrano a far parte del valore in dogana delle merci e, quindi, sono valori da sommarsi al prezzo effettivamente pagato, o da pagare, per l'importazione delle stesse.

Ciò a patto che ricorrano le seguenti ulteriori due condizioni:

  1. Facendo riferimento al pagamento di tali diritti sulle merci, oggetto di valutazione.
    Affinchè ciò avvenga significa che vi deve essere assoluta identità tra le merci importate. Sono da considerarsi incluse anche le merci importate non assiemate o soggette, nel territorio comunitario, solo a lavorazioni secondarie (in base all'articolo 158 delle DAC) ed i prodotti per i quali i diritti sono dovuti;

  2. Facendo riferimento al pagamento di tali diritti, da parte dell'importatore, come condizione di vendita della merce.
    Benchè in mancanza di una definizione espressa da parte del legislatore comunitario, si può ritenere valida l'interpretazione secondo cui viene a mancare, per il venditore estero, la disponibilità a vendere i propri prodotti senza il pagamento del diritto di licenza (elemento essenziale della transazione tra compratore e venditore/fornitore estero della merce).

 

Determinazione del valore della merce

Il punto di partenza nella determinazione del valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità.

Metodo del valore di transazione

Il metodo basato sul valore di transazione appare come il più diretto da utilizzare, ma nasconde in realtà notevoli difficoltà applicative perché presuppone l’accertamento della correttezza della fattura presentata a corredo della dichiarazione di importazione; per facilitare le operazioni di valutazione, tale dichiarazione deve essere accompagnata, oltre che dalla fattura, anche dalla dichiarazione inerente gli elementi relativi al valore (modello DV1).

 «Royalties» e valore doganale

Lo spartiacque tra royalties comprese e royalties escluse dal valore doganale è individuato nel loro essere o meno strettamente connesse al contratto di compravendita internazionale: se il prezzo della licenza è un elemento irrinunciabile di tale accordo, allora tale prezzo concorre a determinare il valore complessivo dell’operazione e va, conseguentemente, assoggettato alla tassazione doganale.

Determinazione del valore in dogana

Ai fini della corretta determinazione del valore in dogana, al prezzo effettivamente pagato o da pagare si deve aggiungere un corrispettivo di licenza, soltanto se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. il corrispettivo si riferisce alle merci oggetto della valutazione

  2. il corrispettivo costituisce una condizione di vendita delle merci

«Royalties» dovute a un soggetto diverso dal fornitore

Nel caso in cui il corrispettivo o diritto di licenza sia dovuto dall’acquirente-importatore a un soggetto terzo, diverso dal fornitore-esportatore, la normativa comunitaria prevede che le royalties siano comprese nel valore doganale al ricorrere di tre condizioni: 

  • le royalties devono essere riferibili alle merci oggetto della valutazione; 
  • il pagamento della licenza deve rappresentare una condizione di vendita delle stesse; 
  • il pagamento della licenza deve essere richiesto dal venditore o da un soggetto a esso «legato» da un particolare rapporto negoziale.